Nelle cause per un’infezione contratta in ospedale la decisione si gioca quasi sempre sullo stesso punto. Non è il
paziente a dover dimostrare come si è infettato. È la struttura a dover dimostrare di avere applicato le misure di
prevenzione in quel reparto e in quei giorni. Qui sotto i provvedimenti in cui quella dimostrazione è mancata,
insieme a quelli in cui ha retto.
Come funziona
Chi deve provare che cosa
Il primo pezzo lo porta il paziente. Deve provare il ricovero, l’infezione e il fatto che l’infezione sia nata lì
dentro. Fin qui la prova è sua. Poi l’ Onere della provaLa regola che stabilisce chi, in causa, deve dimostrare un fatto. Nelle infezioni ospedaliere la Cassazione pone sulla struttura l’onere di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione.Tutti i termini → cambia lato e
passa alla struttura, che deve dimostrare che il danno è dipeso da una causa a lei non imputabile. Nelle cause per
contagio vuol dire avere applicato le misure di prevenzione. La
Cassazione ha elencato tredici cautele da documentare. L’ultima chiede
l’orario in cui le attività di prevenzione sono state eseguite.
Nelle sentenze raccolte il protocollo di sanificazione c’è quasi sempre. La traccia di chi quel giorno ha
sanificato quella stanza quasi mai.
Tribunale di Catania, sentenza n. 2762/2022, RG 6770/2017, pubbl. 16/06/2022
Le misure erano codificate. Nessuno ha dimostrato che fossero state
rispettate.
La documentazione prodotta dall’azienda ospedaliera convenuta relativa ai protocolli e procedure per il controllo della riduzione delle infezioni è certamente indicativa che le misure di prevenzione siano state codificate (…) Si ritiene pertanto che l’azienda ospedaliera convenuta, cui spetta l’onere di dimostrare di avere attuato protocolli di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni nosocomiali, non abbia dimostrato la verifica dell’effettivo rispetto delle direttive emanate.
milioni di euro in 9 sentenze decise su questo punto. In nessuna la struttura è
riuscita a provare di avere applicato le misure a quel paziente.
Il caso da cui parte
Una paziente, 455 pagine di cartella clinica
Una donna di 68 anni entra in ospedale per una procedura al cuore. Il dispositivo si stacca durante l’impianto e la
paziente viene operata d’urgenza a cuore aperto, nella sala di emodinamica dove la procedura era cominciata. Poi la
ferita si apre, arriva un Acinetobacter baumanniiBatterio tipico degli ambienti ospedalieri, soprattutto in terapia intensiva, spesso multiresistente e difficile da eradicare.Tutti i termini → resistente a quasi tutti
gli antibiotici. La paziente muore.
In giudizio l’azienda ospedaliera deposita i suoi protocolli, la sterilizzazione dei dispositivi, la tracciabilità,
la scheda dell’antibiotico profilassi. Le schede di isolamento che produce riguardano però la fine del ricovero,
quando l’infezione c’era già. Sulla sanificazione dei locali dove la paziente era ricoverata non c’è una riga.
La Corte d’Appello, confermando
si è limitata a produrre i documenti contenenti le regole che essa avrebbe dovuto applicare al fine di prevenire le infezioni nosocomiali ma non già quelli che dimostrerebbero la effettiva osservanza delle dette regole (…) è evidente che la prova del contrario non possa essere fornita facendo generico rinvio al contenuto di una cartella clinica composta da ben 455 pagine.
Corte d’Appello di Catania, sentenza n. 765/2024, RG 1108/2022, pubbl. 07/05/2024 · PDF · la scheda del caso
Nella relazione il consulente del giudice scrive che l’infezione era prevedibile viste le condizioni della
paziente, ma che non si può dire fosse imprevenibile, perché l’azienda non ha dimostrato di avere messo in atto le
misure di controllo. Il risarcimento è stato di 880.644,00 euro.
Che cosa guardano i giudici
Le quattro cose che in quelle carte non c’erano
I consulenti del giudice le hanno elencate una per una. È la lista di ciò che un tribunale si aspetta di trovare
quando verifica se un protocollo è stato applicato.
La pulizia di quei locali, in quei giorni. Non il protocollo di sanificazione, ma la prova che le operazioni siano state davvero eseguite negli ambienti dove il paziente è stato operato e assistito, durante il suo ricovero.
L’igiene delle mani, misurata. La verifica periodica dell’adesione del personale al lavaggio delle mani, accompagnata dal consumo dei prodotti per l’igiene.
Le medicazioni della ferita. Che dopo l’intervento la ferita chirurgica sia stata gestita con rigorosa asepsi nelle medicazioni successive, con la traccia di quelle medicazioni agli atti.
I protocolli, applicati a quel paziente. Che le procedure scritte, che in quell’ospedale esistevano ed erano codificate, siano state rispettate nel caso concreto. Su questo punto la difesa non ha prodotto nulla.
Non è un caso isolato
Dove la prova dell’esecuzione mancava
Lo stesso ragionamento torna con parole quasi identiche in uffici giudiziari che non hanno niente a che vedere
l’uno con l’altro. Le citazioni sono prese dai provvedimenti, consultabili qui sotto.
Tribunale di Roma · 2024
1.236.093 €
il fatto che la [struttura] sia munita di un Comitato Infezioni Ospedaliere (…) o la circostanza che abbia adottato dei protocolli per la sanificazione degli ambienti ospedalieri non autorizza a ritenere, in difetto di prova che è onere della [struttura] fornire, che i protocolli di prevenzione e di profilassi siano stati applicati in concreto, per quel paziente, e nel reparto ove lo stesso era ricoverato.
Avere il comitato per le infezioni e avere i protocolli non è servito, perché mancava la prova che quei protocolli fossero arrivati fino a quel letto.
ha bensì provato di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni nosocomiali volti ad evitare, per quanto possibile, tal sorta d’eventi, ma non anche di averli specificamente applicati nel caso concreto (…) nessun documento e nessuna prova riguardano però specificamente il ricovero del paziente.
I documenti depositati mostravano un ospedale attento al problema in generale. Nessuno riguardava quel ricovero.
l’Ente ospedaliero non ha dimostrato di aver eseguito nemmeno le (pur insufficienti) procedure di pulizia prescritte, la cui puntuale attuazione avrebbe potuto ridurre il rischio di colonizzazione batterica o quantomeno consentire una diagnosi più precoce.
Il macchinario aveva un difetto di progettazione, accertato. Ma la struttura non ha dimostrato di avere fatto nemmeno la manutenzione igienica che il produttore prescriveva.
non solo la struttura sanitaria non ha fornito la prova di aver adottato tutte le cautele imposte per scongiurare l’insorgenza di infezioni, ma, invece, è stata provata una condotta colposa dei sanitari nell’approccio terapeutico alla patologia infettiva contratta dal paziente.
Qui la mancanza di prova si somma a una colpa accertata nella cura dell’infezione, quindi il caso non regge da solo sul principio. Vale come conferma, non come esempio puro.
la mancata dimostrazione della preesistenza dell’infezione nella persona del paziente, l’accertata riconducibilità eziologica dell’infezione ad un agente patogeno diffuso in ambito ospedaliero, in uno alla mancata dimostrazione dell’efficace sterilizzazione del campo operatorio, della strumentazione chirurgica adoperata e dei locali di degenza.
Il giudice mette in fila due mancate dimostrazioni, quella sulla preesistenza dell’infezione e quella sulla sterilizzazione degli ambienti. A tenerle insieme è l’accertamento che il germe era di quelli che circolano in ospedale.
non risulta documentata e quindi provata la corretta applicazione dei protocolli atti a prevenire la diffusione del batterio KPC, tali da escludere elementi di colpa legati all’insorgenza della colonizzazione.
Il consulente aveva scritto che quella colonizzazione era «molto probabilmente prevenibile con tutti gli accorgimenti di igiene e profilassi». Gli accorgimenti non risultavano applicati.
la struttura non ha provato in modo sufficiente l’adozione e l’applicazione di protocolli idonei a prevenire il contagio.
La Corte non ha potuto dire che senza l’infezione il paziente sarebbe sopravvissuto. Ha risarcito la possibilità di sopravvivenza che gli è stata tolta.
una volta accertato che il paziente abbia contratto un’infezione nosocomiale, in virtù dei principi che regolano l’onere della prova (…) non vi può essere alcun dubbio che incombe alla struttura ospedaliera provare di avere adottato tutte le misure utili e necessarie per una corretta sanificazione ambientale, al fine di evitare la contaminazione.
Qui il giudice non si ferma alla prova che manca, dice anche che cosa una struttura dovrebbe poter mostrare. Ne elenca cinque, cioè le verifiche sull’andamento delle infezioni reparto per reparto nel tempo, i provvedimenti presi dopo quelle verifiche, i corsi obbligatori per il personale, gli obiettivi di riduzione assegnati ai dirigenti di reparto e la verifica di quanto li hanno raggiunti. Nel dispositivo la struttura è dichiarata «inadempiente agli obblighi di sanificazione».
In questi quattro provvedimenti la struttura non ha pagato, oppure ha pagato per un motivo che con i protocolli non
c’entra. In due casi la questione dei protocolli non arriva mai a pesare. Negli altri due il giudice ci arriva e
trova agli atti la prova che erano stati applicati.
domanda respinta
Tribunale di Roma, sentenza n. 10478/2024, dep. 18/06/2024
Il consulente del giudice scrive che la documentazione «non ha provato (…) che nello specifico e nel concreto siano stati applicati puntualmente le linee guida e i protocolli, pur correttamente emanati». La domanda cade lo stesso, perché era stata proposta fuori dal rapporto contrattuale fra paziente e struttura, dove l’onere della prova resta a chi agisce.
condanna di primo grado riformata
Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 52/2026, dec. 09/12/2025
La Corte non arriva mai a chiedersi se i protocolli fossero stati applicati. Si ferma prima, sul collegamento fra l’intervento del 2015 e l’infezione della protesi accertata a fine 2016, che non ha ritenuto dimostrato. Se non è provato che l’infezione è nata lì, la prova liberatoria non entra mai in gioco.
domanda respinta
Tribunale di Roma, RG 16728/2020, dec. 10/02/2023
La sentenza enuncia il principio nella sua forma più pulita, poi i consulenti accertano che le misure di barriera durante la degenza erano state eseguite.
struttura condannata, ma per altra ragione
Tribunale di Roma, sentenza n. 9273/2022
Agli atti c’erano «protocolli, verifiche e certificazioni sui controlli ambientali di routine». I consulenti hanno riconosciuto che quei controlli «risultano essere stati applicati puntualmente nelle sale operatorie ed in quelle di degenza (…) anche nel periodo che ci interessa». Su quel punto la struttura ha retto. La condanna è arrivata per altro.
Le strutture che hanno portato in giudizio la prova dell’esecuzione hanno retto. Quelle che hanno portato solo il
protocollo hanno pagato. Nei due gruppi la differenza sta nella documentazione. Sulla qualità delle cure questi
provvedimenti non dicono niente.
Da dove viene la regola
La regola viene dalla Cassazione
La divisione dei compiti sulla prova viene dalla Corte di Cassazione. Le sentenze raccolte in questa pagina la
richiamano per nome. Sono quattro pronunce, una delle quali fissa l’elenco delle cautele che la struttura deve
documentare.
Di due di queste il testo integrale sta sul nostro sito e si scarica da qui. Che cosa ciascuna
stabilisce sta nella pagina Norme e giurisprudenza, insieme all’elenco
delle tredici cautele.
Come abbiamo lavorato
Nota di metodo
Le citazioni sono riportate come stanno scritte, con i tagli segnalati. Dove il provvedimento nomina le parti fra
parentesi quadre abbiamo messo la funzione al posto del nome. I documenti che ospitiamo sono gli atti originali,
ripuliti dai nomi dei difensori. I magistrati restano, perché firmano la decisione. Gli importi sono quelli del
dispositivo, non quelli della domanda.
Un provvedimento in cui il ragionamento compare ma la condanna poggia anche su una colpa nella cura è segnalato come
tale nell’elenco. Un caso che non porta un risarcimento non entra nell’archivio, per questo alcuni provvedimenti
citati nella sezione sull’altra faccia hanno gli estremi ma non la scheda.
Le 445 sentenze raccolte dall’Osservatorio, una per una, con l’importo e la fonte di ciascuna.