Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-139

Infezione contratta in ospedale a Benevento, risarcimento di 300.047 € nel 2019

Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 300.047 € per un caso di Acinetobacter baumanii multiresistente (MDR), riscontrato insieme a numerose colonie di Candida albicans; in un prelievo successivo anche Staphilococcus epidermidis, per il quale il testo dice che non è escludibile una contaminazione ospedaliera, contratta in Ortopedia, con intervento di revisione e riprotesizzazione dell'anca destra, poi ricovero in U.O. di Ortopedia per la ferita chirurgica infetta. Somma di due voci liquidate nel dispositivo: 292.697,00 euro per danno biologico da invalidità permanente (danno differenziale al 30%, calcolato sottraendo al danno complessivo dell'80% il danno preesistente del 50%) e 7.350,00 euro per 75 giorni di inabilità temporanea assoluta. Non comprende le spese processuali (634,00 euro di spese vive più 9.950,00 euro di compenso di avvocato), poste a carico della convenuta a parte, né le spese della CTU svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, anch'esse poste a carico della convenuta senza importo indicato nel dispositivo. Sono dovuti gli interessi legali dal 14 ottobre 2013 alla decisione, calcolati sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno, senza cumulo di interessi su interessi; nessuna rivalutazione monetaria sulla somma già liquidata all'attualità.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Benevento, II Sezione civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-139 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Benevento, II Sezione civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
25/06/2019 (pubblicazione)
Città
Benevento
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 8 della legge 24/2017, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
Infezione
Acinetobacter baumanii multiresistente (MDR), riscontrato insieme a numerose colonie di Candida albicans; in un prelievo successivo anche Staphilococcus epidermidis, per il quale il testo dice che non è escludibile una contaminazione ospedaliera
Categoria
Acinetobacter
Reparto o contesto
Ortopedia, con intervento di revisione e riprotesizzazione dell'anca destra, poi ricovero in U.O. di Ortopedia per la ferita chirurgica infetta
Risarcimento riconosciuto
300.047 €Somma di due voci liquidate nel dispositivo: 292.697,00 euro per danno biologico da invalidità permanente (danno differenziale al 30%, calcolato sottraendo al danno complessivo dell'80% il danno preesistente del 50%) e 7.350,00 euro per 75 giorni di inabilità temporanea assoluta. Non comprende le spese processuali (634,00 euro di spese vive più 9.950,00 euro di compenso di avvocato), poste a carico della convenuta a parte, né le spese della CTU svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, anch'esse poste a carico della convenuta senza importo indicato nel dispositivo. Sono dovuti gli interessi legali dal 14 ottobre 2013 alla decisione, calcolati sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno, senza cumulo di interessi su interessi; nessuna rivalutazione monetaria sulla somma già liquidata all'attualità.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Benevento, ordinanza RG 2075/2018 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 25/06/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale è contrattuale (art. 1218 c.c.). Il paziente deve provare il nesso causale fra il ricovero e l'infezione secondo un criterio di probabilità logica. Una volta provato il nesso, spetta alla struttura dimostrare di avere adottato le misure idonee a prevenire l'infezione o che questa fosse imprevedibile e inevitabile, altrimenti risponde direttamente del danno; la qualifica clinica di complicanza non basta di per sé a escludere la responsabilità.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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