Caso documentato · HAI-143
Infezione contratta in ospedale a Caltanissetta, risarcimento di 1.036.778 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.036.778 € per un caso di Acinetobacter baumannii, contratta in Chirurgia Generale, poi Anestesia e Rianimazione (paziente politraumatizzato dopo incidente stradale). Somma di quattro voci liquidate nel dispositivo a titolo di risarcimento del danno. Danno da perdita del rapporto parentale iure proprio per la moglie (367.634,00 euro), per la figlia (324.613,00 euro) e per il figlio (332.435,00 euro), più il danno biologico terminale liquidato in favore dei coeredi, da ripartire pro quota ereditaria (12.096,00 euro). Non comprende gli interessi legali, calcolati secondo i criteri indicati in motivazione ma non quantificati nel dispositivo, né le spese di lite (1.714,50 euro di esborsi più 60.721,00 euro di compensi professionali) né le spese dell'accertamento tecnico preventivo (15.996,00 euro di compensi), poste anch'esse a carico della struttura convenuta.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, primo grado (procedimento semplificato di cognizione). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-143 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, primo grado (procedimento semplificato di cognizione)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 23/02/2026 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 21/02/2026)
- Città
- Caltanissetta
- Tipo di procedimento
- Procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. per risarcimento danni da responsabilità sanitaria, introdotto a seguito di accertamento tecnico preventivo (nel testo indicato una volta come RG n. 1770/2022 e altrove come RG n. 1770/2021)
- Infezione
- Acinetobacter baumannii
- Categoria
- Acinetobacter
- Reparto o contesto
- Chirurgia Generale, poi Anestesia e Rianimazione (paziente politraumatizzato dopo incidente stradale)
- Risarcimento riconosciuto
- 1.036.778 €Somma di quattro voci liquidate nel dispositivo a titolo di risarcimento del danno. Danno da perdita del rapporto parentale iure proprio per la moglie (367.634,00 euro), per la figlia (324.613,00 euro) e per il figlio (332.435,00 euro), più il danno biologico terminale liquidato in favore dei coeredi, da ripartire pro quota ereditaria (12.096,00 euro). Non comprende gli interessi legali, calcolati secondo i criteri indicati in motivazione ma non quantificati nel dispositivo, né le spese di lite (1.714,50 euro di esborsi più 60.721,00 euro di compensi professionali) né le spese dell'accertamento tecnico preventivo (15.996,00 euro di compensi), poste anch'esse a carico della struttura convenuta.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 180/2026, RG 1676/2023, pubbl. 23/02/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, provata in via presuntiva la contrazione dell'infezione in ospedale secondo i criteri temporale, topografico e clinico, spetta alla struttura sanitaria dimostrare non solo di avere predisposto protocolli di prevenzione, ma di averli concretamente applicati al caso specifico. La sola predisposizione astratta dei protocolli non libera la struttura da responsabilità.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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