Caso documentato · HAI-076
Infezione contratta in ospedale a Foggia, risarcimento di 104.950,29 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 104.950,29 € per un caso di Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (KPC+), evoluta in sepsi, contratta in Rianimazione. Importo già rivalutato all’attualità dalla Corte, da dividere fra gli eredi in proporzione alle quote. Non comprende le spese di lite (14.000 euro per il primo grado e 15.000 per il secondo, per due terzi a carico della struttura) né le spese di consulenza tecnica, poste interamente a carico della struttura.
La decisione è stata assunta dalla Corte d’Appello di Bari, Terza Sezione Civile - II grado (sentenza n. 750/2026, RG 1356/2023), in riforma parziale del Tribunale di Foggia n. 2189/2023 del 18/09/2023. Il procedimento non è ancora definitivo.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Foggia.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-076 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d’Appello di Bari, Terza Sezione Civile - II grado (sentenza n. 750/2026, RG 1356/2023), in riforma parziale del Tribunale di Foggia n. 2189/2023 del 18/09/2023
- Stato del procedimento
- Non definitiva, procedimento ancora in corso
- Data indicata dalle fonti
- 03/06/2026 (pubblicazione; decisa il 20/05/2026)
- Città
- Foggia
- Tipo di procedimento
- civile
- Infezione
- Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (KPC+), evoluta in sepsi
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Rianimazione
- Risarcimento riconosciuto
- 104.950,29 €Importo già rivalutato all’attualità dalla Corte, da dividere fra gli eredi in proporzione alle quote. Non comprende le spese di lite (14.000 euro per il primo grado e 15.000 per il secondo, per due terzi a carico della struttura) né le spese di consulenza tecnica, poste interamente a carico della struttura.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d’Appello di Bari, Sez. III civile, sent. n. 750/2026, RG 1356/2023, pubbl. 03/06/2026, che riforma in parte Tribunale di Foggia, sent. n. 2189/2023, RG 8575/2015, pubbl. 18/09/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Due interventi, tutti e due di oscuramento vero, cioè con il testo rimosso dal file e non soltanto coperto. Il primo riguarda il cognome della paziente deceduta, rimasto in chiaro a metà motivazione perché l’anonimizzazione della fonte non lo aveva coperto. Il secondo riguarda i tre difensori, tolti il 22/08/2026 per la regola nuova. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun altro intervento sul testo. Controllato il 22/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il procedimento penale concluso senza responsabilità non preclude l’accertamento civile. Il giudice civile applica il criterio del più probabile che non e valuta la condotta organizzativa della struttura, non la colpa del singolo sanitario. La prova liberatoria sulle infezioni correlate all’assistenza non si esaurisce nelle misure adottate nei luoghi delle manovre cruente, ma deve coprire l’intero percorso assistenziale (Cass. 16900/2023, 6386/2023, 17145/2025). L’infezione nosocomiale non è una complicanza imprevedibile e inevitabile.
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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