Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-152

Infezione contratta in ospedale a Catania, risarcimento di 880.644 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 880.644 € per un caso di Acinetobacter baumannii MDR (multiresistente), isolato insieme a Escherichia coli, contratta in Sala di emodinamica dove l'intervento cardiochirurgico a cuore aperto fu eseguito d'urgenza · Terapia Intensiva Cardiochirurgica. 880.644,00 euro in totale, così suddivisi dal dispositivo: 7.644,00 euro agli eredi iure hereditatis per il danno biologico terminale (tabelle milanesi 2018, invalidità temporanea assoluta di 65 giorni più il 20% per la sofferenza), 200.000,00 euro al marito e 168.250,00 euro a ciascuno dei quattro figli per la perdita del rapporto parentale (tabelle di Milano 2021, minimo tabellare). Non comprende rivalutazione e interessi, riconosciuti ma non quantificati in una cifra fissa, né le spese di lite (21.387,00 euro di compensi più 1.733,00 di esborsi) poste a carico dell'azienda. La domanda era di circa 1.764.928,00 euro. Il danno patrimoniale per le spese funebri è stato respinto per mancanza di prova. Gli 880.000,00 euro che si leggono nella sentenza d'appello sono il valore usato per lo scaglione delle spese, non una domanda diversa.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Catania, V sezione civile, primo grado. Confermato dalla Corte d'Appello di Catania, prima sezione civile, sentenza n. 765/2024, RG 1108/2022, pubblicata il 07/05/2024, che ha rigettato l'appello dell'azienda ospedaliera.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Catania.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-152 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Catania, V sezione civile, primo grado. Confermato dalla Corte d'Appello di Catania, prima sezione civile, sentenza n. 765/2024, RG 1108/2022, pubblicata il 07/05/2024, che ha rigettato l'appello dell'azienda ospedaliera.
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
16/06/2022 (pubblicazione; la minuta è depositata il 13/06/2022)
Città
CataniaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, R.G. n. 6770/2017, promossa dal marito e dai quattro figli della paziente, con citazione anche della ditta produttrice del dispositivo impiantato: la domanda verso il produttore è stata rigettata.
Infezione
Acinetobacter baumannii MDR (multiresistente), isolato insieme a Escherichia coli
Categoria
Acinetobacter
Reparto o contesto
Sala di emodinamica dove l'intervento cardiochirurgico a cuore aperto fu eseguito d'urgenza · Terapia Intensiva Cardiochirurgica
Risarcimento riconosciuto
880.644 €880.644,00 euro in totale, così suddivisi dal dispositivo: 7.644,00 euro agli eredi iure hereditatis per il danno biologico terminale (tabelle milanesi 2018, invalidità temporanea assoluta di 65 giorni più il 20% per la sofferenza), 200.000,00 euro al marito e 168.250,00 euro a ciascuno dei quattro figli per la perdita del rapporto parentale (tabelle di Milano 2021, minimo tabellare). Non comprende rivalutazione e interessi, riconosciuti ma non quantificati in una cifra fissa, né le spese di lite (21.387,00 euro di compensi più 1.733,00 di esborsi) poste a carico dell'azienda. La domanda era di circa 1.764.928,00 euro. Il danno patrimoniale per le spese funebri è stato respinto per mancanza di prova. Gli 880.000,00 euro che si leggono nella sentenza d'appello sono il valore usato per lo scaglione delle spese, non una domanda diversa.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Catania, sentenza n. 2762/2022, RG 6770/2017, pubbl. 16/06/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i 5 difensori in tutti e due i gradi, per la regola del 22/08/2026. Nel primo grado erano tutti scritti in stampatello, che è la trappola costata un giro il 31/08/2026. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Nessun nome di parte privata è sfuggito all'anonimizzazione della fonte, in nessuno dei due provvedimenti. Controllato il 31/08/2026 con la lettura integrale dei due provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, voci del dispositivo, struttura).

Il principio affermato. La struttura che produce i propri protocolli di prevenzione delle infezioni non ha per ciò solo assolto l'onere della prova liberatoria, ma deve dimostrare di averli applicati a quel paziente, in quel reparto e in quei giorni. Documentazione che attesta misure codificate senza la verifica dell'effettivo rispetto delle direttive non basta. Non basta nemmeno il rinvio generico a una cartella clinica voluminosa. Confermato in appello con la formula per cui l'azienda si era limitata a produrre le regole che avrebbe dovuto applicare, non i documenti che ne dimostrassero l'osservanza.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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