Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-534

Infezione contratta in ospedale a Conversano, risarcimento di 57.890,90 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 57.890,90 € per un caso di Staphylococcus aureus ed Enterococcus faecalis. Sono 17.228,90 euro di danno non patrimoniale, compreso il 20% per la sofferenza morale. Si aggiungono 40.662,00 euro di spese mediche documentate, con l'intervento all'estero. Non comprende gli interessi, le spese di lite e quelle della consulenza tecnica. La casa di cura e il chirurgo pagano in solido, al 50% ciascuno nei rapporti interni.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-534 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
15/10/2025
Città
Conversano
Tipo di procedimento
Causa civile per il risarcimento del danno da infezione nosocomiale contro la casa di cura, con il chirurgo e le compagnie chiamati in causa
Infezione
Staphylococcus aureus ed Enterococcus faecalis
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Non specificato nel provvedimento (intervento di protesi dell'anca destra)
Risarcimento riconosciuto
57.890,90 €La condanna paga in cifra unica il contagio e la cura sbagliata dell'infezione da parte del chirurgo, con antibiotici inefficaci e senza esami colturali durante le febbri. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.Sono 17.228,90 euro di danno non patrimoniale, compreso il 20% per la sofferenza morale. Si aggiungono 40.662,00 euro di spese mediche documentate, con l'intervento all'estero. Non comprende gli interessi, le spese di lite e quelle della consulenza tecnica. La casa di cura e il chirurgo pagano in solido, al 50% ciascuno nei rapporti interni.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, sentenza n. 3702/2025, RG 3431/2017, pubbl. 15/10/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Coperti il cognome del paziente, il nome della casa di cura e del suo gruppo, il paese dove sta e i nomi degli ospedali di passaggio. Oscurati i sette difensori e il numero di polizza. Restano i magistrati. Controllato il 25/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura per le infezioni nosocomiali non è oggettiva. Provato dal paziente, anche per presunzioni, il contagio in ospedale, la struttura deve provare che in concreto non poteva evitarlo. Non bastano protocolli scritti in astratto. Il chirurgo libero professionista che opera nella struttura risponde in solido con lei.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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