Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-043

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 109.822,41 € nel 2021

Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 109.822,41 € per un caso di Osteomielite sternale da infezione nosocomiale del sito chirurgico, causata da Staphylococcus warneri (stafilococco coagulasi negativo), insorta dopo un intervento di plastica della valvola mitrale con sostituzione della radice aortica., contratta in Cardiochirurgia. Intervento di plastica mitralica e sostituzione della radice aortica secondo la tecnica di David I; successiva osteomielite sternale trattata con tre interventi di revisione chirurgica, incluso il distacco parziale dello sterno.. L'importo di 109.822,41 euro somma tre voci. Il danno non patrimoniale alla salute, liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano per un'invalidita' permanente del 20% e un periodo di invalidita' temporanea, per 88.860 euro e 50 centesimi. Il rimborso di una spesa medico legale del 2012, rivalutata a oggi, per 1.903 euro e 94 centesimi. Gli interessi calcolati anno per anno sulle somme devalutate e poi rivalutate, per 18.951 euro sul danno non patrimoniale e 106 euro e 97 centesimi sul danno patrimoniale. Restano fuori le spese di lite del giudizio, quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo e quelle per l'assistenza stragiudiziale, liquidate a parte nel dispositivo. Sono state respinte anche le richieste per la perdita di chance lavorativa, per il presunto aborto spontaneo del 2008 e per un aumento del danno morale oltre le tabelle.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, I sezione civile – I grado (sentenza n. 7297/2021, RG 17789/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-043 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, I sezione civile – I grado (sentenza n. 7297/2021, RG 17789/2018)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
10/09/2021
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria (contrattuale ed extracontrattuale), promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e proseguita dopo mutamento del rito, preceduta da un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., RG 17789/2018.
Infezione
Osteomielite sternale da infezione nosocomiale del sito chirurgico, causata da Staphylococcus warneri (stafilococco coagulasi negativo), insorta dopo un intervento di plastica della valvola mitrale con sostituzione della radice aortica.
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Cardiochirurgia. Intervento di plastica mitralica e sostituzione della radice aortica secondo la tecnica di David I; successiva osteomielite sternale trattata con tre interventi di revisione chirurgica, incluso il distacco parziale dello sterno.
Risarcimento riconosciuto
109.822,41 €L'importo di 109.822,41 euro somma tre voci. Il danno non patrimoniale alla salute, liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano per un'invalidita' permanente del 20% e un periodo di invalidita' temporanea, per 88.860 euro e 50 centesimi. Il rimborso di una spesa medico legale del 2012, rivalutata a oggi, per 1.903 euro e 94 centesimi. Gli interessi calcolati anno per anno sulle somme devalutate e poi rivalutate, per 18.951 euro sul danno non patrimoniale e 106 euro e 97 centesimi sul danno patrimoniale. Restano fuori le spese di lite del giudizio, quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo e quelle per l'assistenza stragiudiziale, liquidate a parte nel dispositivo. Sono state respinte anche le richieste per la perdita di chance lavorativa, per il presunto aborto spontaneo del 2008 e per un aumento del danno morale oltre le tabelle.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione Prima Civile, giudice monocratico, primo grado, sentenza n. 7297/2021, RG 17789/2018, sottoscritta il 10/09/2021. La pagina dello studio legale che era la nostra prima fonte la datava 15/09/2021, che e' verosimilmente la pubblicazione. La copia che abbiamo porta in calce la sola data di sottoscrizione. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica il criterio di riparto dell'onere della prova proprio della responsabilita' sanitaria contrattuale. Il paziente deve provare, anche tramite presunzioni, il nesso causale fra il ricovero e l'infezione. Se ci riesce, spetta alla struttura dimostrare che «una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione» (Cass. civ. III, 11 novembre 2019 n. 28992). La sola produzione di protocolli generali di prevenzione, non riferiti in modo specifico al caso concreto, non basta a questa prova.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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