Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-131

Infezione contratta in ospedale a Bisceglie, risarcimento di 4.851 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 4.851 € per un caso di Staphylococcus Lugdunensis. Importo composto da 891,00 euro per 9 giorni di invalidita' temporanea totale e 3.960,00 euro per 80 giorni di invalidita' temporanea parziale al 50%, secondo le tabelle milanesi del 2021 gia' rivalutate. Sulla somma spettano anche interessi legali, calcolati su 4.097,13 euro (l'importo devalutato alla data del fatto, 8 luglio 2013) dalla data del fatto al saldo, con rivalutazione annuale, oltre alle spese di CTU dei due gradi di giudizio. Non comprende le spese processuali, liquidate separatamente in dispositivo: 3.200,00 euro di compensi e 264,00 euro di esborsi per il primo grado, 4.300,00 euro di compensi e 373,00 euro di esborsi per l'appello, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15% su entrambi i gradi

La decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, secondo grado. Riforma la sentenza di primo grado (Tribunale di Trani, sentenza n. 1795/18, del 15-17/09/2018) che aveva rigettato la domanda di risarcimento. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-131 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, secondo grado. Riforma la sentenza di primo grado (Tribunale di Trani, sentenza n. 1795/18, del 15-17/09/2018) che aveva rigettato la domanda di risarcimento
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
21/03/2023 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 15/03/2023)
Città
Bisceglie
Tipo di procedimento
Appello in materia di responsabilita' sanitaria da infezione nosocomiale, proposto dalla paziente danneggiata contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento nei confronti della struttura sanitaria convenuta, costituitasi in appello chiedendo il rigetto del gravame
Infezione
Staphylococcus Lugdunensis
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto non indicato nel provvedimento (intervento chirurgico dell'8 luglio 2013 per la correzione di un secondo dito a martello del piede destro con alluce valgo, eseguito presso il P.O. di Bisceglie). Il testo non nomina un reparto di degenza e non parla di sala operatoria
Risarcimento riconosciuto
4.851 €Importo composto da 891,00 euro per 9 giorni di invalidita' temporanea totale e 3.960,00 euro per 80 giorni di invalidita' temporanea parziale al 50%, secondo le tabelle milanesi del 2021 gia' rivalutate. Sulla somma spettano anche interessi legali, calcolati su 4.097,13 euro (l'importo devalutato alla data del fatto, 8 luglio 2013) dalla data del fatto al saldo, con rivalutazione annuale, oltre alle spese di CTU dei due gradi di giudizio. Non comprende le spese processuali, liquidate separatamente in dispositivo: 3.200,00 euro di compensi e 264,00 euro di esborsi per il primo grado, 4.300,00 euro di compensi e 373,00 euro di esborsi per l'appello, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15% su entrambi i gradi
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 461/2023, RG 505/2019, pubbl. 21/03/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. Nella responsabilita' sanitaria da contatto sociale, il paziente deve provare il nesso causale fra la prestazione sanitaria e l'infezione, anche con presunzioni, perché la vicinanza temporale fra ricovero e comparsa dell'infezione, in assenza di spiegazioni alternative, e' sufficiente secondo il criterio del piu' probabile che non. Una volta provato il nesso, spetta alla struttura dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile evitare il danno; la sola assenza di multiresistenza agli antibiotici del germe non basta da sola a escludere l'origine nosocomiale dell'infezione

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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