Caso documentato · HAI-513
Infezione contratta in ospedale a Cotignola, risarcimento di 113.163 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 113.163 € per un caso di Germe non isolato, contratta in Neurochirurgia. Somma di 111.333,00 euro per danno biologico differenziale (comprensivo della sofferenza soggettiva) e invalidità temporanea, più 1.830,00 euro di rimborso spese mediche e di assistenza. Non comprende le spese di lite né i compensi ai consulenti tecnici, posti a carico della struttura separatamente.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Ravenna, primo grado, giudice monocratico. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-513 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Ravenna, primo grado, giudice monocratico
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 04/06/2026 (decisione 03/06/2026)
- Città
- Cotignola
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario ex art. 281-sexies c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
- Infezione
- Germe non isolato
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- Neurochirurgia
- Risarcimento riconosciuto
- 113.163 €Somma di 111.333,00 euro per danno biologico differenziale (comprensivo della sofferenza soggettiva) e invalidità temporanea, più 1.830,00 euro di rimborso spese mediche e di assistenza. Non comprende le spese di lite né i compensi ai consulenti tecnici, posti a carico della struttura separatamente.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Ravenna, sentenza n. 406/2026, R.G. 947/2024, pubblicata il 04/06/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. Coperti il nome della clinica convenuta e la sua località, lasciati in chiaro dalla fonte in una citazione della consulenza. Restano il giudice e la giudice onoraria dell'Ufficio per il Processo. Controllato il 24/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, al paziente spetta solo la prova del contatto con la struttura, del danno e del nesso causale; spetta invece alla struttura sanitaria la prova liberatoria di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a prevenire il rischio infettivo, secondo l'art. 7 della legge Gelli-Bianco n. 24/2017.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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