Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-512

Infezione contratta in ospedale a Ravenna, risarcimento di 102.060,76 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 102.060,76 € per un caso di Germe non isolato. 100.619,27 euro di danno da infezione liquidato dal giudice e 1.441,49 euro di spese mediche. La struttura aveva già versato 100.000,00 euro in acconto nel 2018, dopo la consulenza del procedimento preventivo. Per questo la condanna del dispositivo è di 619,27 euro più le spese mediche. Oltre rivalutazione e interessi. Non comprende le spese di consulenza, quelle del procedimento preventivo e le spese di lite, liquidate a parte. Il danno dell'incidente stradale che aveva reso necessario l'intervento era già stato definito a parte.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Ravenna, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-512 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Ravenna, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
21/03/2024 (decisione 18/03/2024)
Città
Ravenna
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
Infezione
Germe non isolato
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Non specificato nel provvedimento (intervento di artroprotesizzazione totale di ginocchio sinistro)
Risarcimento riconosciuto
102.060,76 €100.619,27 euro di danno da infezione liquidato dal giudice e 1.441,49 euro di spese mediche. La struttura aveva già versato 100.000,00 euro in acconto nel 2018, dopo la consulenza del procedimento preventivo. Per questo la condanna del dispositivo è di 619,27 euro più le spese mediche. Oltre rivalutazione e interessi. Non comprende le spese di consulenza, quelle del procedimento preventivo e le spese di lite, liquidate a parte. Il danno dell'incidente stradale che aveva reso necessario l'intervento era già stato definito a parte.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Ravenna, sentenza n. 333/2024, R.G. 465/2019, pubblicata il 21/03/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. Coperti il nome della casa di cura convenuta e della società che la possiede, lasciati in chiaro dalla fonte. Coperto anche il nome dell'automobilista coinvolta nell'incidente. Tolti gli indirizzi. Resta il giudice che ha deciso la causa. Controllato il 24/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.

Il principio affermato. Il termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., previsto dall'art. 8 della legge 24/2017, non è qualificato come perentorio dalla norma e va quindi inteso come ordinatorio. Il danno morale, distinto dal danno biologico, va riconosciuto solo se provato come pregiudizio autonomo non già ricompreso nell'invalidità permanente.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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