Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-503

Infezione contratta in ospedale a Lecce, risarcimento di 73.250,87 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 73.250,87 € per un caso di Staphylococcus sciuri, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis. 70.853,50 euro per danno non patrimoniale più 2.397,37 euro per danno patrimoniale (spese documentate), oltre interessi legali. Non comprende le spese di lite (7.811,00 euro) né le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura convenuta.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Lecce, sezione prima civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-503 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Lecce, sezione prima civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
29/08/2025 (decisione 28/07/2025)
Città
LecceÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio ordinario di cognizione, responsabilità sanitaria contrattuale (artt. 1218 e 1228 cod. civ.) per infezione nosocomiale
Infezione
Staphylococcus sciuri, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Non specificato nel provvedimento (intervento di sostituzione della protesi del ginocchio)
Risarcimento riconosciuto
73.250,87 €70.853,50 euro per danno non patrimoniale più 2.397,37 euro per danno patrimoniale (spese documentate), oltre interessi legali. Non comprende le spese di lite (7.811,00 euro) né le spese di CTU, poste anch'esse a carico della struttura convenuta.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Lecce, sezione prima civile, sentenza n. 2459/2025, R.G. 4846/2017, pubblicata il 29/08/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. La struttura convenuta era gia' coperta dalla fonte. Coperti anche il nome e la citta' della clinica dove la paziente e' stata curata dopo, lasciati in chiaro. La pagina 16 e' fotografata, guardata a occhio. Controllato il 24/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.

Il principio affermato. In caso di infezione nosocomiale la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e, a fronte della prova presuntiva del contagio in ambito ospedaliero, spetta alla struttura dimostrare di aver adottato le cautele previste dalle normative e dalle leges artis e di averle concretamente applicate nel caso specifico. In mancanza di tale prova la responsabilità va affermata (richiama Cass. 6386/2023, Cass. 5490/2023, Cass. 10592/2021, Cass. 4864/2021, Cass. 11599/2020).

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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