Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-500

Infezione contratta in ospedale a San Severo, risarcimento di 191.639 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 191.639 € per un caso di Klebsiella pneumoniae, contratta in Chirurgia generale, poi rianimazione. Importo liquidato al figlio della vittima come danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, secondo le tabelle di Milano 2024. Non comprende le spese di lite dovute dalla struttura all'attore (14.889 euro) né le spese processuali dovute alla struttura dai nipoti intervenuti, la cui domanda è stata rigettata nel merito.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Foggia, Sezione Civile II, primo grado, composizione monocratica. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di San Severo.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-500 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Foggia, Sezione Civile II, primo grado, composizione monocratica
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
09/06/2025
Città
San Severo
Tipo di procedimento
Giudizio ordinario di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per decesso da infezione nosocomiale, con intervento adesivo autonomo di due nipoti della vittima
Infezione
Klebsiella pneumoniae
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Chirurgia generale, poi rianimazione
Risarcimento riconosciuto
191.639 €Importo liquidato al figlio della vittima come danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, secondo le tabelle di Milano 2024. Non comprende le spese di lite dovute dalla struttura all'attore (14.889 euro) né le spese processuali dovute alla struttura dai nipoti intervenuti, la cui domanda è stata rigettata nel merito.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Foggia, sentenza n. 1145/2025, RG 7168/2016, pubblicazione 09/06/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. Coperti il nome di battesimo della paziente, lasciato in chiaro in un punto, il nome dell'ospedale e la sua citta'. Tolta la data della morte. Controllato il 24/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.

Il principio affermato. In tema di responsabilità da contratto di spedalità ex art. 1218 c.c., spetta alla struttura sanitaria provare di aver adottato le cautele previste dalle linee guida per prevenire le infezioni e di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico (Cass. Civ. Sez. III n. 6386/2023). Il giudizio controfattuale deve considerare anche il dato oggettivo della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, oltre alla condotta dei sanitari.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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