Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-081

Infezione contratta in ospedale a Roma, il caso deciso nel 2023

Nel 2023 un procedimento ha riguardato un caso di Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (KPC), riconosciuta di origine nosocomiale. Nello stesso ricovero, dal catetere venoso centrale, anche Enterococcus faecalis, contratta in Terapia intensiva cardiochirurgica. Il Tribunale ha liquidato 3.200 euro (2.666,48 di danno biologico temporaneo più 533,30 di danno morale), oltre a 2.430 euro di spese legali e alla consulenza tecnica, tutte a carico della struttura. La cifra resta fuori dai conteggi economici per decisione del 22/08/2026, perché paga i due mesi di degenza in più del 2010 e non le conseguenze che il paziente attribuiva all’infezione. Confrontarla con i risarcimenti per morte o invalidità permanente darebbe un’idea sbagliata di quanto vale una causa.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile - I grado (sentenza n. 12457/2023, RG 8924/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Roma.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-081 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile - I grado (sentenza n. 12457/2023, RG 8924/2020)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
29/08/2023 (pubblicazione; decisa il 29/08/2023)
Città
Roma
Tipo di procedimento
civile
Infezione
Klebsiella pneumoniae produttrice di carbapenemasi (KPC), riconosciuta di origine nosocomiale. Nello stesso ricovero, dal catetere venoso centrale, anche Enterococcus faecalis
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Terapia intensiva cardiochirurgica
Risarcimento riconosciuto
non entra nei conteggiIl Tribunale ha liquidato 3.200 euro (2.666,48 di danno biologico temporaneo più 533,30 di danno morale), oltre a 2.430 euro di spese legali e alla consulenza tecnica, tutte a carico della struttura. La cifra resta fuori dai conteggi economici per decisione del 22/08/2026, perché paga i due mesi di degenza in più del 2010 e non le conseguenze che il paziente attribuiva all’infezione. Confrontarla con i risarcimenti per morte o invalidità permanente darebbe un’idea sbagliata di quanto vale una causa.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, Sez. XIII civile, sent. n. 12457/2023, RG 8924/2020, pubbl. 29/08/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i quattro difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. I nomi erano scritti in lettere maiuscole, forma che il controllo automatico sui nomi non riconosce, quindi sono stati trovati leggendo il documento. Nessun nome di parte privata da correggere, l’anonimizzazione della fonte ha tenuto. Nessun altro intervento. Controllato il 22/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. L’origine ospedaliera di un’infezione si accerta ceppo per ceppo. Due germi dello stesso genere e della stessa specie, ma con resistenze diverse agli antibiotici, sono germi diversi, perché la resistenza di un ceppo con il tempo può crescere e mai diminuire. Riconosciuta la responsabilità della struttura, che non ha provato di aver applicato le misure di prevenzione, il risarcimento copre soltanto i giorni di degenza in più causati dall’infezione, non quello che succede anni dopo.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

Altri casi documentati

Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati