Caso documentato · HAI-495
Infezione contratta in ospedale a Foggia, risarcimento di 65.887 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 65.887 € per un caso di Escherichia coli e Staphylococcus aureus. L'importo di 65.887,00 euro prende il posto dei 36.921,00 euro liquidati in primo grado, non si aggiunge. Si compone di 54.871,00 euro per danno biologico permanente differenziale (80.776,00 euro per l'invalidità permanente complessiva al 30% meno 25.905,00 euro per la quota preesistente non imputabile alla struttura, pari al 15%) e di 11.016,00 euro per danno biologico da inabilità temporanea, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come stabiliti nella sentenza di primo grado. Non comprende il danno morale, la cui richiesta è stata respinta. Non comprende le spese di lite. Quelle del primo grado restano quelle liquidate dal Tribunale di Foggia, pari a 670,00 euro di esborsi e 8.000,00 euro di onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Quelle del presente grado sono liquidate a parte, per metà a carico della struttura, in 569,25 euro di esborsi e 3.300,00 euro di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e contributi, con compensazione della residua metà tra le parti
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Bari, terza sezione civile, secondo grado (appello contro l'ordinanza del Tribunale di Foggia n. 3111/2022). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-495 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Bari, terza sezione civile, secondo grado (appello contro l'ordinanza del Tribunale di Foggia n. 3111/2022)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 10/09/2024 (decisione 05/09/2024)
- Città
- FoggiaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Appello civile del paziente contro l'ordinanza del Tribunale di Foggia n. 3111/2022, emessa in un procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., che aveva già condannato la struttura. Il paziente chiedeva un risarcimento più alto
- Infezione
- Escherichia coli e Staphylococcus aureus
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Non specificato nel provvedimento (intervento di endoprotesi dell'anca destra dopo una frattura del femore, seguito da un'infezione cronica dell'anca)
- Risarcimento riconosciuto
- 65.887 €L'importo di 65.887,00 euro prende il posto dei 36.921,00 euro liquidati in primo grado, non si aggiunge. Si compone di 54.871,00 euro per danno biologico permanente differenziale (80.776,00 euro per l'invalidità permanente complessiva al 30% meno 25.905,00 euro per la quota preesistente non imputabile alla struttura, pari al 15%) e di 11.016,00 euro per danno biologico da inabilità temporanea, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come stabiliti nella sentenza di primo grado. Non comprende il danno morale, la cui richiesta è stata respinta. Non comprende le spese di lite. Quelle del primo grado restano quelle liquidate dal Tribunale di Foggia, pari a 670,00 euro di esborsi e 8.000,00 euro di onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Quelle del presente grado sono liquidate a parte, per metà a carico della struttura, in 569,25 euro di esborsi e 3.300,00 euro di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e contributi, con compensazione della residua metà tra le parti
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1124/2024, RG 1416/2022, pubblicazione 10/09/2024, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Foggia n. 3111/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori. La struttura convenuta era gia' coperta dalla fonte. Tolti i collegamenti che uscivano dal documento. Controllato il 23/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verificatore sui dati duri.
Il principio affermato. Nel calcolo del danno biologico differenziale, quando una menomazione preesistente concorre con l'errore medico, il giudice deve convertire in denaro separatamente il grado di invalidità complessivo e quello preesistente e poi sottrarre i due importi, perché le tabelle risarcitorie crescono in modo non lineare e sottrarre prima le percentuali porterebbe a un importo più basso. Il danno morale, distinto dal danno biologico, va risarcito solo se allegato e provato in modo specifico. Non basta la formula generica «danni patrimoniali e non» nelle conclusioni
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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- Infezione contratta in ospedale, il caso deciso nel 2023 Stafilococco / MRSA
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