Caso documentato · HAI-492
Infezione contratta in ospedale a Vallo della Lucania, risarcimento di 3.390 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 3.390 € per un caso di Infezione da Staphylococcus Aureus del sito chirurgico, qualificata dal giudice come infezione correlata all'assistenza (ICA) di origine nosocomiale, contratta in Pronto soccorso per il primo accesso, poi intervento di osteosintesi della caviglia con placca e viti (il provvedimento non nomina il reparto dell'intervento). Il dispositivo condanna al pagamento di 3.390,00 euro complessivi, oltre rivalutazione e interessi. Nella motivazione, però, il giudice arriva a una cifra diversa. Il danno biologico permanente iatrogeno del 2% è liquidato a 1.500 euro per punto (3.000,00 euro) più 2.415,00 euro per l'inabilità temporanea (6 giorni al 100% e 30 giorni al 50%), per un 'danno non patrimoniale complessivo' dichiarato di 5.415,00 euro. I due importi non coincidono. Vale quello del dispositivo, 3.390,00 euro, perché è la cifra liquidata. Il danno biologico complessivo accertato dal CTU era del 7%, ma solo il 2% è stato ritenuto di origine iatrogena (infettiva) e quindi risarcibile in questa sede; il restante 5% è ricondotto al trauma da incidente che aveva reso necessario il primo intervento, estraneo alla responsabilità sanitaria. Le spese di lite (1.452,00 euro oltre accessori) e quelle dell'ATP sono liquidate a parte, a carico della convenuta. Non compaiono nel risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, giudice monocratico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Vallo della Lucania.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-492 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, giudice monocratico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 23/10/2025
- Città
- Vallo della Lucania
- Tipo di procedimento
- Sentenza contestuale (art. 281 sexies c.p.c.) in materia di responsabilità professionale medica per un'infezione del sito chirurgico dopo un intervento di osteosintesi della caviglia, preceduta da accertamento tecnico preventivo
- Infezione
- Infezione da Staphylococcus Aureus del sito chirurgico, qualificata dal giudice come infezione correlata all'assistenza (ICA) di origine nosocomiale
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Pronto soccorso per il primo accesso, poi intervento di osteosintesi della caviglia con placca e viti (il provvedimento non nomina il reparto dell'intervento)
- Risarcimento riconosciuto
- 3.390 €Il dispositivo condanna al pagamento di 3.390,00 euro complessivi, oltre rivalutazione e interessi. Nella motivazione, però, il giudice arriva a una cifra diversa. Il danno biologico permanente iatrogeno del 2% è liquidato a 1.500 euro per punto (3.000,00 euro) più 2.415,00 euro per l'inabilità temporanea (6 giorni al 100% e 30 giorni al 50%), per un 'danno non patrimoniale complessivo' dichiarato di 5.415,00 euro. I due importi non coincidono. Vale quello del dispositivo, 3.390,00 euro, perché è la cifra liquidata. Il danno biologico complessivo accertato dal CTU era del 7%, ma solo il 2% è stato ritenuto di origine iatrogena (infettiva) e quindi risarcibile in questa sede; il restante 5% è ricondotto al trauma da incidente che aveva reso necessario il primo intervento, estraneo alla responsabilità sanitaria. Le spese di lite (1.452,00 euro oltre accessori) e quelle dell'ATP sono liquidate a parte, a carico della convenuta. Non compaiono nel risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Vallo Della Lucania, sentenza n. 393/2025, RG 985/2023, pubbl. 23/10/2025 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezione nosocomiale, il paziente deve provare, anche tramite presunzioni fondate sui criteri temporale, topografico e clinico, il nesso causale fra l'infezione e la prestazione sanitaria; assolto tale onere, spetta alla struttura la prova liberatoria di aver adottato in concreto tutte le misure di prevenzione del rischio infettivo (protocolli di sterilizzazione, sorveglianza, controllo degli accessi e simili), non essendo sufficiente la mera predisposizione astratta di presidi potenzialmente idonei.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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