Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-491

Infezione contratta in ospedale a Bressanone, risarcimento di 3.444,94 € nel 2017

Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 3.444,94 € per un caso di Staphylococcus aureus (infezione post-chirurgica del sito operatorio, definita nel testo "Krankenhauskeim", cioe' germe ospedaliero), contratta in Traumatologia/Ortopedia. Ricovero e tre interventi chirurgici (09.08.2009, 16.09.2009, 01.11.2009) per la riduzione e l'osteosintesi di una frattura della gamba destra riportata durante un'escursione in montagna. Importo liquidato in solido a carico del medico che eseguì il primo intervento e dell'azienda sanitaria pubblica: 3.444,94 euro complessivi, comprensivi del danno biologico da invalidita' temporanea (75% per 30 giorni aggiuntivi rispetto al decorso ordinario, tabelle di Milano 2009), della personalizzazione del danno (maggiorazione del 20% sulla tariffa giornaliera) e del rimborso della consulenza tecnica di parte (480,00 euro), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e rivalutazione monetaria fino alla decisione. Il giudice esclude un maggior danno biologico permanente, a cui l'attore aveva implicitamente rinunciato dopo il deposito della perizia. Respinta la richiesta di rimborso delle spese di fisioterapia, per mancata prova del nesso con l'errore medico anziche' con il trauma originario da incidente in montagna. Restano fuori dal totale le spese di lite del giudizio, poste per tre quarti a carico dei convenuti e per un quarto a carico dell'attore e le spese delle tre consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del procedimento, ripartite nella stessa proporzione

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Bolzano (Landesgericht Bozen), sezione civile, giudice monocratico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-491 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Bolzano (Landesgericht Bozen), sezione civile, giudice monocratico, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
24/02/2017 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo, redatto in lingua tedesca, indica la data della decisione: "So entschieden in Bozen am 23.02.2017", quindi 23/02/2017)
Città
Bressanone
Tipo di procedimento
Giudizio di responsabilita' medica, redatto in lingua tedesca, per un intervento chirurgico ortopedico eseguito in modo scorretto, che ha reso necessario un secondo intervento correttivo nel corso del quale il paziente ha contratto un'infezione ospedaliera da Staphylococcus aureus. Il Tribunale accerta la responsabilita' solidale, ex art. 2055 c.c., del medico che eseguì il primo intervento e dell'azienda sanitaria pubblica provinciale convenuta e li condanna al risarcimento
Infezione
Staphylococcus aureus (infezione post-chirurgica del sito operatorio, definita nel testo "Krankenhauskeim", cioe' germe ospedaliero)
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Traumatologia/Ortopedia. Ricovero e tre interventi chirurgici (09.08.2009, 16.09.2009, 01.11.2009) per la riduzione e l'osteosintesi di una frattura della gamba destra riportata durante un'escursione in montagna
Risarcimento riconosciuto
3.444,94 €Importo liquidato in solido a carico del medico che eseguì il primo intervento e dell'azienda sanitaria pubblica: 3.444,94 euro complessivi, comprensivi del danno biologico da invalidita' temporanea (75% per 30 giorni aggiuntivi rispetto al decorso ordinario, tabelle di Milano 2009), della personalizzazione del danno (maggiorazione del 20% sulla tariffa giornaliera) e del rimborso della consulenza tecnica di parte (480,00 euro), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e rivalutazione monetaria fino alla decisione. Il giudice esclude un maggior danno biologico permanente, a cui l'attore aveva implicitamente rinunciato dopo il deposito della perizia. Respinta la richiesta di rimborso delle spese di fisioterapia, per mancata prova del nesso con l'errore medico anziche' con il trauma originario da incidente in montagna. Restano fuori dal totale le spese di lite del giudizio, poste per tre quarti a carico dei convenuti e per un quarto a carico dell'attore e le spese delle tre consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del procedimento, ripartite nella stessa proporzione
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Bolzano (Landesgericht Bozen), sentenza n. 235/2017, RG 4480/2010, decisa il 23/02/2017, pubblicata il 24/02/2017 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo, in lingua tedesca, riporta solo la data della decisione: "So entschieden in Bozen am 23.02.2017") Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilita' medica il paziente deve solo allegare l'inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno lamentato; spetta al medico o alla struttura provare di aver agito con diligenza, oppure che l'inadempimento non ha avuto incidenza causale sul danno (principio ripreso nel testo dalla giurisprudenza italiana, Cass. n. 15993/2011 e Cass. Sez. Un. n. 577/2008). Quando piu' professionisti concorrono a un trattamento andato male, vale la responsabilita' solidale ex art. 2055 c.c.: chi vuole liberarsene deve provare l'assenza di nesso causale tra la propria condotta e il danno. Il nesso causale tra un intervento chirurgico e un'infezione da germe ospedaliero si accerta secondo cinque criteri medico legali, cioè cronologico, topografico, di esclusione di altre cause, di efficienza del germe, di evoluzione clinica

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

Altri casi documentati

Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati