Caso documentato · HAI-489
Infezione contratta in ospedale a Salerno, risarcimento di 6.536,67 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 6.536,67 € per un caso di Stafilococco aureo (infezione superficiale della ferita chirurgica, non oltre la fascia muscolare), contratta in Ortopedia e traumatologia. Intervento di protesi totale d'anca sinistra eseguito il 28/03/2012; infezione della ferita rilevata l'ottavo giorno dall'intervento, durante la degenza. Successivo ricovero di riabilitazione presso altro reparto/struttura. Danno non patrimoniale da infezione della ferita chirurgica. Il danno biologico permanente (4%) e temporaneo (47 giorni di inabilità totale) è liquidato in 5.942,43 euro, con personalizzazione del 10% (594,24 euro), per un totale di 6.536,67 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 21/06/2012 alla pubblicazione della sentenza e poi interessi legali fino al saldo. Rigettata per difetto di prova la domanda di maggior danno biologico (25% preteso dall'attrice) e ogni voce di danno patrimoniale. Nessuna condanna a carico del chirurgo operante, di cui è stata esclusa la responsabilità; le spese di lite verso di lui sono anzi state poste a carico dell'attrice.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-489 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/06/2023 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo del provvedimento riporta solo la data della decisione: "Così deciso in Salerno, il 7.6.2023", quindi 07/06/2023)
- Città
- Salerno
- Tipo di procedimento
- Giudizio di primo grado in materia di responsabilità sanitaria per infezione della ferita chirurgica dopo un intervento di protesi totale d'anca. Attrice la paziente, convenuti il chirurgo operante e l'azienda ospedaliera. Il Tribunale rigetta la domanda nei confronti del chirurgo e accoglie la domanda nei confronti della sola azienda ospedaliera.
- Infezione
- Stafilococco aureo (infezione superficiale della ferita chirurgica, non oltre la fascia muscolare)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia e traumatologia. Intervento di protesi totale d'anca sinistra eseguito il 28/03/2012; infezione della ferita rilevata l'ottavo giorno dall'intervento, durante la degenza. Successivo ricovero di riabilitazione presso altro reparto/struttura
- Risarcimento riconosciuto
- 6.536,67 €Danno non patrimoniale da infezione della ferita chirurgica. Il danno biologico permanente (4%) e temporaneo (47 giorni di inabilità totale) è liquidato in 5.942,43 euro, con personalizzazione del 10% (594,24 euro), per un totale di 6.536,67 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 21/06/2012 alla pubblicazione della sentenza e poi interessi legali fino al saldo. Rigettata per difetto di prova la domanda di maggior danno biologico (25% preteso dall'attrice) e ogni voce di danno patrimoniale. Nessuna condanna a carico del chirurgo operante, di cui è stata esclusa la responsabilità; le spese di lite verso di lui sono anzi state poste a carico dell'attrice.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 2599/2023, R.G. 5410/2013, decisa il 07/06/2023, pubblicata il 13/06/2023 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo riporta solo la data della decisione) Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Per superare la presunzione di responsabilità contrattuale in tema di infezioni nosocomiali, non basta che la struttura dimostri l'astratta predisposizione di presidi idonei a prevenirle. Deve provare l'impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione, riferibile alla singola paziente, cioè di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico. In assenza di tale prova puntuale, la struttura risponde del contagio anche se il personale ha agito, in generale, con perizia e diligenza.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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