Caso documentato · HAI-488
Infezione contratta in ospedale a Agropoli, risarcimento di 7.679 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 7.679 € per un caso di Stafilococco Epidermidis (nome così scritto nel provvedimento), contratta in Ortopedia. Intervento di meniscectomia mediale destra in artroscopia al ginocchio, eseguito il 26 agosto 2011 presso la struttura convenuta.. Somma di due voci liquidate nel dispositivo, in moneta attuale, a carico della struttura convenuta. Sono euro 4.739,00 per danno biologico permanente (invalidità al 4%, tabelle di Milano, nessuna personalizzazione riconosciuta per mancanza di circostanze specifiche allegate) ed euro 2.940,00 per invalidità temporanea (20 giorni di inabilità totale più 20 giorni di inabilità parziale al 50%, 96 euro al giorno): totale euro 7.679,00 di danno non patrimoniale. Rigettata la domanda di danno patrimoniale, per mancata prova tempestiva delle spese (fatture depositate tardivamente in sede di CTU, quindi inutilizzabili) e mancata prova del lucro cessante. Rigettata la domanda di danno morale ed esistenziale autonomo, assorbito nella liquidazione del danno biologico. Sulla somma sono dovuti interessi sul capitale rivalutato dalla data dell'intervento (26 agosto 2011) alla sentenza, più interessi legali dalla pubblicazione al saldo, non quantificati in cifra nel testo. Restano fuori dal totale le spese processuali poste a carico della struttura in favore dell'attore, liquidate in euro 2.894,00 (477,00 di esborsi più 2.417,00 di compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario) e le spese di CTU, poste a definitivo carico della struttura ma non quantificate nel testo. Respinta anche la domanda di responsabilità aggravata per lite temeraria.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, composizione monocratica, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-488 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, composizione monocratica, giudice unico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 18/06/2020 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo riporta solo la data della decisione: «Così deciso in Salerno, lì 5 maggio 2020», quindi 05/05/2020)
- Città
- Agropoli
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria per infezione post-operatoria del ginocchio, promosso dal paziente contro il medico chirurgo e contro la struttura sanitaria dove fu operato, con chiamata in garanzia della compagnia assicurativa della struttura. CTU medico-legale collegiale disposta in corso di causa.
- Infezione
- Stafilococco Epidermidis (nome così scritto nel provvedimento)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia. Intervento di meniscectomia mediale destra in artroscopia al ginocchio, eseguito il 26 agosto 2011 presso la struttura convenuta.
- Risarcimento riconosciuto
- 7.679 €Somma di due voci liquidate nel dispositivo, in moneta attuale, a carico della struttura convenuta. Sono euro 4.739,00 per danno biologico permanente (invalidità al 4%, tabelle di Milano, nessuna personalizzazione riconosciuta per mancanza di circostanze specifiche allegate) ed euro 2.940,00 per invalidità temporanea (20 giorni di inabilità totale più 20 giorni di inabilità parziale al 50%, 96 euro al giorno): totale euro 7.679,00 di danno non patrimoniale. Rigettata la domanda di danno patrimoniale, per mancata prova tempestiva delle spese (fatture depositate tardivamente in sede di CTU, quindi inutilizzabili) e mancata prova del lucro cessante. Rigettata la domanda di danno morale ed esistenziale autonomo, assorbito nella liquidazione del danno biologico. Sulla somma sono dovuti interessi sul capitale rivalutato dalla data dell'intervento (26 agosto 2011) alla sentenza, più interessi legali dalla pubblicazione al saldo, non quantificati in cifra nel testo. Restano fuori dal totale le spese processuali poste a carico della struttura in favore dell'attore, liquidate in euro 2.894,00 (477,00 di esborsi più 2.417,00 di compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario) e le spese di CTU, poste a definitivo carico della struttura ma non quantificate nel testo. Respinta anche la domanda di responsabilità aggravata per lite temeraria.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, sentenza n. 1458/2020, RG 2927/2014, pubbl. 18/06/2020 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Le infezioni post-operatorie, anche quando non dipendono da un errore del singolo chirurgo, vanno inquadrate come infezioni nosocomiali di cui risponde in via esclusiva, a titolo contrattuale, la struttura sanitaria, per il rischio organizzativo connesso alla sua gestione. Al paziente basta provare il contratto di spedalità (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia; spetta alla struttura, non al medico esente da colpa, fornire la prova liberatoria.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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- Infezione contratta in ospedale, il caso deciso nel 2023 Stafilococco / MRSA
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