Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-487

Infezione contratta in ospedale a Vallo della Lucania, risarcimento di 10.858 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 10.858 € per un caso di Enterococcus faecalis (indicato nel testo anche come "enterococcus fecalis"), contratta in Casa di cura, reparto di ortopedia. Intervento di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, eseguito il 04.07.2010.. Importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, calcolato secondo le Tabelle di Milano 2021 tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (35 anni): euro 5.908,00 per il danno biologico permanente (danno iatrogeno differenziale del 4%) ed euro 4.950,00 per l'invalidità temporanea, per un totale di euro 10.858,00, già comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva, oltre interessi legali non quantificati in una cifra nel testo. Restano fuori dal totale le spese di lite poste a carico della struttura convenuta, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA; le spese di CTU, poste anch'esse a carico della convenuta ma non quantificate nel dispositivo. Respinti gli ulteriori danni richiesti, per difetto di prova.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-487 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado.
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/04/2023 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo del provvedimento riporta solo la data della decisione/sottoscrizione: "Vallo della Lucania, 3.4.2023", quindi 03/04/2023)
Città
Vallo della LucaniaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Giudizio civile di risarcimento danni da infezione nosocomiale conseguente a intervento chirurgico ortopedico, con eccezioni preliminari di rito sollevate dalla struttura convenuta (irritualità della costituzione dell'attore, improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei sanitari, nullità del mandato e dell'atto di citazione), tutte respinte dal Tribunale.
Infezione
Enterococcus faecalis (indicato nel testo anche come "enterococcus fecalis")
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Casa di cura, reparto di ortopedia. Intervento di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, eseguito il 04.07.2010.
Risarcimento riconosciuto
10.858 €Importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, calcolato secondo le Tabelle di Milano 2021 tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (35 anni): euro 5.908,00 per il danno biologico permanente (danno iatrogeno differenziale del 4%) ed euro 4.950,00 per l'invalidità temporanea, per un totale di euro 10.858,00, già comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva, oltre interessi legali non quantificati in una cifra nel testo. Restano fuori dal totale le spese di lite poste a carico della struttura convenuta, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA; le spese di CTU, poste anch'esse a carico della convenuta ma non quantificate nel dispositivo. Respinti gli ulteriori danni richiesti, per difetto di prova.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, sentenza n. 288/2023, R.G. 1515/2012, pubblicata il 04/04/2023 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo riporta solo "n. 1515/2012 R.G. Affari Civili Contenziosi" e la data di sottoscrizione, 03/04/2023) Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente ha natura contrattuale (contratto di spedalità): il paziente deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare che la prestazione fu eseguita con diligenza e che l'esito peggiorativo derivò da un evento imprevisto e imprevedibile. Il paziente non deve provare gli specifici profili tecnici di colpa professionale, conosciuti solo agli esperti del settore.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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