Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-486

Infezione contratta in ospedale a Palmanova, risarcimento di 11.352,13 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 11.352,13 € per un caso di Streptococcus Pyogenes (nel corpo della sentenza indicato anche, con refuso, come "Streptococcus Pyogenus"), contratta in Reparto di Ostetricia. Ricovero dal 30.10.2017 al 04.11.2017 per intervento di taglio cesareo e contestuale sterilizzazione tubarica, eseguito il 31.10.2017 con anestesia spinale (puntura sub-aracnoidea). L'infezione, diagnosticata a febbraio 2018 come empiema subdurale e raccolta ascessuale paravertebrale, viene ricondotta dal Collegio peritale proprio alla procedura di anestesia spinale del 31.10.2017. Importo liquidato in dispositivo, già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea (assoluta per 17 giorni e parziale al 25% per 235 giorni, con un aumento del 10% per l'incidenza sull'attività lavorativa dell'attrice) pari a euro 8.742,00, più danno patrimoniale da spese mediche documentate (esami di controllo e, nei limiti della metà, consulenze specialistiche stragiudiziali) pari a euro 2.610,13. Sulla somma sono dovuti ulteriori interessi moratori dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, non quantificati nel testo. Non è stato riconosciuto alcun danno biologico permanente. Il Collegio ha escluso il nesso causale tra l'infezione e la successiva ernia discale lombare (comparsa nel luglio 2019), attribuita a genesi meccanica degenerativa. Le spese di lite sono state compensate al 50%, con il restante 50% a carico della convenuta (2.538,50 euro di competenze, oltre 15% spese generali, IVA e CPA); le spese di CTU sono state poste per metà a carico di ciascuna parte. Nessuno di questi importi è incluso nel totale sopra indicato

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica (giudice unico), primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-486 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica (giudice unico), primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
12/08/2024 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo riporta solo la data della decisione: "Così deciso in Udine il 07/08/2024")
Città
Palmanova
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria per infezione post-operatoria, introdotto dopo l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 (condizione alternativa di procedibilità ex art. 8 l. 24/2017). Il Tribunale, previa istruzione tramite Collegio peritale (art. 15 legge 24/2017), accoglie la domanda in via parziale
Infezione
Streptococcus Pyogenes (nel corpo della sentenza indicato anche, con refuso, come "Streptococcus Pyogenus")
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Reparto di Ostetricia. Ricovero dal 30.10.2017 al 04.11.2017 per intervento di taglio cesareo e contestuale sterilizzazione tubarica, eseguito il 31.10.2017 con anestesia spinale (puntura sub-aracnoidea). L'infezione, diagnosticata a febbraio 2018 come empiema subdurale e raccolta ascessuale paravertebrale, viene ricondotta dal Collegio peritale proprio alla procedura di anestesia spinale del 31.10.2017
Risarcimento riconosciuto
11.352,13 €Importo liquidato in dispositivo, già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea (assoluta per 17 giorni e parziale al 25% per 235 giorni, con un aumento del 10% per l'incidenza sull'attività lavorativa dell'attrice) pari a euro 8.742,00, più danno patrimoniale da spese mediche documentate (esami di controllo e, nei limiti della metà, consulenze specialistiche stragiudiziali) pari a euro 2.610,13. Sulla somma sono dovuti ulteriori interessi moratori dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, non quantificati nel testo. Non è stato riconosciuto alcun danno biologico permanente. Il Collegio ha escluso il nesso causale tra l'infezione e la successiva ernia discale lombare (comparsa nel luglio 2019), attribuita a genesi meccanica degenerativa. Le spese di lite sono state compensate al 50%, con il restante 50% a carico della convenuta (2.538,50 euro di competenze, oltre 15% spese generali, IVA e CPA); le spese di CTU sono state poste per metà a carico di ciascuna parte. Nessuno di questi importi è incluso nel totale sopra indicato
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, sentenza n. 820/2024, RG 1202/2022, pubbl. 12/08/2024 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv). Il testo riporta la data della decisione, 07/08/2024 e la data di notifica dell'atto di citazione, 07/04/2022 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nel rapporto di spedalità, di natura contrattuale, spetta alla struttura sanitaria provare di aver adottato tutte le cautele prescritte per prevenire le infezioni e di aver applicato i protocolli di prevenzione, non trattandosi di responsabilità oggettiva. Ai fini dell'accertamento del nesso causale con un'infezione nosocomiale rilevano il criterio temporale, quello topografico e quello clinico, secondo lo standard civilistico del "più probabile che non" ed è onere della struttura provare l'esistenza di cause alternative idonee a interrompere il nesso

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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