Caso documentato · HAI-481
Infezione contratta in ospedale a Aviano, risarcimento di 17.066,65 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 17.066,65 € per un caso di Infezione batterica da MRSA (Staphylococcus aureus meticillino-resistente), indicata nel testo anche come "infezione da stafilococco aureo", contratta in Chirurgia senologica oncologica. Intervento del 28/10/2019 di asportazione di un carcinoma mammario con ricostruzione immediata mediante protesi prepettorale, seguito da un secondo intervento il 15/11/2019 per necrosi cutanea in prossimità dell'areola. Somma di due voci: 12.899,92 euro per danno biologico da inabilità temporanea (comprensiva della sofferenza psichica temporanea collegata alla menomazione estetica) e 4.166,73 euro per danno patrimoniale (spese mediche e spese accessorie di viaggio e soggiorno per gli interventi di ricostruzione), oltre rivalutazione e interessi legali dal 08/01/2020 al saldo. Il giudice ha invece escluso il danno biologico permanente (richiesto nella misura del 19% ma negato dalla CTU e condiviso dal giudice) e il danno per lesione del consenso informato (rigettato). Le spese di lite sono state integralmente compensate fra le parti per soccombenza reciproca; le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo sono state poste a metà tra le parti. Nessuna delle due voci è compresa nel totale. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 262/2025, ha confermato il merito e toccato le sole spese, quindi il totale resta quello del primo grado.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pordenone, rito semplificato (art. 281 decies e ss. c.p.c.), primo grado, preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (RG 2792/2022). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-481 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Pordenone, rito semplificato (art. 281 decies e ss. c.p.c.), primo grado, preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (RG 2792/2022)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 03/04/2024 (dal registro; il testo riporta solo la data della decisione, "Pordenone 2 aprile 2024")
- Città
- Aviano
- Tipo di procedimento
- Azione di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria promossa dalla paziente contro la struttura dove fu operata, per le conseguenze di un intervento di mastectomia con ricostruzione mammaria immediata: contestati sia la tecnica chirurgica scelta sia un'infezione post-operatoria sia un difetto di consenso informato. Domanda accolta solo in parte
- Infezione
- Infezione batterica da MRSA (Staphylococcus aureus meticillino-resistente), indicata nel testo anche come "infezione da stafilococco aureo"
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Chirurgia senologica oncologica. Intervento del 28/10/2019 di asportazione di un carcinoma mammario con ricostruzione immediata mediante protesi prepettorale, seguito da un secondo intervento il 15/11/2019 per necrosi cutanea in prossimità dell'areola
- Risarcimento riconosciuto
- 17.066,65 €Somma di due voci: 12.899,92 euro per danno biologico da inabilità temporanea (comprensiva della sofferenza psichica temporanea collegata alla menomazione estetica) e 4.166,73 euro per danno patrimoniale (spese mediche e spese accessorie di viaggio e soggiorno per gli interventi di ricostruzione), oltre rivalutazione e interessi legali dal 08/01/2020 al saldo. Il giudice ha invece escluso il danno biologico permanente (richiesto nella misura del 19% ma negato dalla CTU e condiviso dal giudice) e il danno per lesione del consenso informato (rigettato). Le spese di lite sono state integralmente compensate fra le parti per soccombenza reciproca; le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo sono state poste a metà tra le parti. Nessuna delle due voci è compresa nel totale. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 262/2025, ha confermato il merito e toccato le sole spese, quindi il totale resta quello del primo grado.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pordenone, sentenza n. 252/2024, RG 1663/2023, pubbl. 03/04/2024 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale dei provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con confronto dei dispositivi di ogni grado.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, il danneggiato può provare presuntivamente il nesso causale fra infezione e ricovero; a fronte di tale presunzione la struttura sanitaria è onerata di fornire la prova liberatoria specifica, indicando i protocolli adottati per la prevenzione delle infezioni (disinfezione, sorveglianza, rapporto personale/degenti e altri elencati da Cass. 6386/2023). La responsabilità della struttura per l'infezione contratta durante il ricovero resta distinta dalla valutazione di colpa sulla tecnica chirurgica scelta, che va giudicata secondo le linee guida vigenti al momento dell'intervento
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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