Caso documentato · HAI-476
Infezione contratta in ospedale a Eboli, risarcimento di 35.000 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 35.000 € per un caso di Infezione da Staphylococcus aureus (nome scritto nel testo sia come "Staphylococcus aureus" sia, nella CTU, come "Stafilococco Aureo"), contratta in Non esplicitamente nominato come reparto, ma intervento di ortopedia/traumatologia. Impianto di endoprotesi per frattura del femore destro, a seguito di incidente stradale. Importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente differenziale del 4%, più il danno biologico temporaneo, secondo le Tabelle di Milano), oltre interessi legali dalla messa in mora alla pubblicazione e poi fino al saldo. Non risultano altre voci di danno patrimoniale liquidate. Esclusa dal totale la franchigia assicurativa (100.000 euro), che ha reso l'assicuratrice terza chiamata non tenuta a nulla verso l'attrice. Escluse anche le spese di lite (545 euro di esborsi più 5.070 euro di compensi professionali) e le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma non liquidate come risarcimento
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, Seconda Unità Operativa, giudice unico monocratico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-476 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, Seconda Unità Operativa, giudice unico monocratico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 20/12/2024 (dal registro; il testo riporta solo la data della decisione, "Così deciso in Salerno, lì 20 novembre 2024")
- Città
- Eboli
- Tipo di procedimento
- Azione di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria (contratto di spedalità), promossa dalla paziente contro la struttura ospedaliera dove fu operata, con chiamata in causa della compagnia assicuratrice della struttura per manleva. Domanda accolta contro la struttura, franchigia assicurativa dichiarata operativa e nulla dovuto dall'assicuratrice
- Infezione
- Infezione da Staphylococcus aureus (nome scritto nel testo sia come "Staphylococcus aureus" sia, nella CTU, come "Stafilococco Aureo")
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Non esplicitamente nominato come reparto, ma intervento di ortopedia/traumatologia. Impianto di endoprotesi per frattura del femore destro, a seguito di incidente stradale
- Risarcimento riconosciuto
- 35.000 €Importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente differenziale del 4%, più il danno biologico temporaneo, secondo le Tabelle di Milano), oltre interessi legali dalla messa in mora alla pubblicazione e poi fino al saldo. Non risultano altre voci di danno patrimoniale liquidate. Esclusa dal totale la franchigia assicurativa (100.000 euro), che ha reso l'assicuratrice terza chiamata non tenuta a nulla verso l'attrice. Escluse anche le spese di lite (545 euro di esborsi più 5.070 euro di compensi professionali) e le spese di CTU, poste a carico della convenuta ma non liquidate come risarcimento
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, sentenza n. 6037/2024, RG 2780/2020, pubbl. 20/12/2024 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente ha natura contrattuale (contratto di spedalità), sia per il fatto proprio ex art. 1218 c.c. sia per il fatto dei sanitari ausiliari ex art. 1228 c.c. Il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della patologia, mentre la struttura deve provare l'esatto adempimento o che l'esito peggiorativo derivi da un evento imprevisto e imprevedibile (principio di vicinanza della prova). Nel caso di infezione insorta durante un intervento chirurgico, la mancata prova dell'osservanza dei protocolli di prevenzione delle infezioni, come la profilassi antibiotica perioperatoria, comporta la responsabilità della struttura
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
- Infezione contratta in ospedale, il caso deciso nel 2023 Stafilococco / MRSA
- Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 109.822,41 € nel 2021 Stafilococco / MRSA
- Infezione contratta in ospedale a Bisceglie, risarcimento di 4.851 € nel 2023 Stafilococco / MRSA
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