Caso documentato · HAI-472
Infezione contratta in ospedale a San Daniele del Friuli, risarcimento di 40.694 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 40.694 € per un caso di Stafilococco Aureo (infezione del catetere venoso centrale utilizzato per l'emodialisi, con conseguente sepsi e spondilodiscite L5/S1 per diffusione ematogena), contratta in Reparto di Nefrologia e Dialisi (S.O.C. di Nefrologia e Dialisi), posizionamento e gestione di un catetere venoso centrale (CVC) per la terapia dialitica. Danno non patrimoniale (biologico e morale unificati), comprensivo di un differenziale per l'aggravamento di una preesistente riduzione dell'integrità psicofisica del 9% (portata al 15%, quindi aggravamento del 6%: 24.524,00 euro), di un'invalidità temporanea totale di 57 giorni (6.270,00 euro) e di un'invalidità temporanea parziale al 50% per 180 giorni (9.900,00 euro), con personalizzazione per un grado di sofferenza superiore alla media. Non risultano liquidate voci di danno patrimoniale. Sono dovuti interessi moratori legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; le spese di lite e di CTU restano a carico della struttura convenuta, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Udine, composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-472 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Udine, composizione monocratica, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/11/2019 (decisione 27/11/2019)
- Città
- San Daniele del Friuli
- Tipo di procedimento
- Azione di risarcimento danni per infezione nosocomiale, promossa dal paziente contro l'azienda sanitaria convenuta; domanda accolta
- Infezione
- Stafilococco Aureo (infezione del catetere venoso centrale utilizzato per l'emodialisi, con conseguente sepsi e spondilodiscite L5/S1 per diffusione ematogena)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di Nefrologia e Dialisi (S.O.C. di Nefrologia e Dialisi), posizionamento e gestione di un catetere venoso centrale (CVC) per la terapia dialitica
- Risarcimento riconosciuto
- 40.694 €Danno non patrimoniale (biologico e morale unificati), comprensivo di un differenziale per l'aggravamento di una preesistente riduzione dell'integrità psicofisica del 9% (portata al 15%, quindi aggravamento del 6%: 24.524,00 euro), di un'invalidità temporanea totale di 57 giorni (6.270,00 euro) e di un'invalidità temporanea parziale al 50% per 180 giorni (9.900,00 euro), con personalizzazione per un grado di sofferenza superiore alla media. Non risultano liquidate voci di danno patrimoniale. Sono dovuti interessi moratori legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; le spese di lite e di CTU restano a carico della struttura convenuta, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Udine, sentenza n. 1389/2019, RG 4267/2016, pubbl. 28/11/2019 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, una volta che il paziente prova la contrazione dell'infezione in ambiente ospedaliero secondo i criteri temporale, topografico e clinico, spetta alla struttura sanitaria dimostrare di aver diligentemente adempiuto la prestazione, applicando in concreto e non solo predisponendo in astratto, le cautele previste dai protocolli di prevenzione; in mancanza di questa prova, la responsabilità della struttura è accertata secondo il criterio del più probabile che non.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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