Caso documentato · HAI-469
Infezione contratta in ospedale a Salerno, risarcimento di 71.179,78 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 71.179,78 € per un caso di Stafilococco aureo, infezione qualificata dal giudice come nosocomiale, sulla ferita chirurgica dopo un intervento di ricostruzione mammaria, contratta in Chirurgia plastica ricostruttiva, dopo mastectomia sinistra per neoplasia; complicanza infettiva post operatoria. Il dispositivo condanna al pagamento di 71.179,779 euro. La cifra si porta arrotondata al centesimo, cioè 71.179,78, perché una somma in euro non ha millesimi. Resta comunque la cifra del dispositivo e non quella ricostruita dalla motivazione. La motivazione però si ferma a una somma diversa. Il totale che il giudice stesso chiama «totale stimato del danno» è 64.708,89 euro e regge addendo per addendo, cioè 52.668,00 di danno non patrimoniale (17 per cento di danno biologico permanente indicato dal collegio peritale), 11.068,75 di danno biologico temporaneo e 972,14 di spese mediche documentate. La cifra del dispositivo equivale a quel totale moltiplicato per 1,10. Il dieci per cento di differenza non compare in nessun punto della motivazione, dove l'unico dieci per cento citato è una percentuale di invalidità temporanea per ventiquattro giorni di medicazioni. Rivalutazione monetaria e interessi legali sono dichiarati «oltre» e non quantificati, quindi non spiegano la differenza. Vale la cifra del dispositivo, perché l'archivio riporta quello che il giudice ha scritto e non rifà i conti al suo posto. L'importo non comprende le spese processuali, liquidate a parte in 7.052,00 euro oltre accessori, né le spese di consulenza del procedimento di accertamento tecnico preventivo, anch'esse a carico della resistente.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-469 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, giudice unico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 23/04/2026 (decisione del 22/04/2026)
- Città
- Salerno
- Tipo di procedimento
- Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., giudizio di primo grado in materia di responsabilità professionale sanitaria, introdotto con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e poi mutato in rito ordinario di cognizione, con procedimento di accertamento tecnico preventivo riunito agli atti
- Infezione
- Stafilococco aureo, infezione qualificata dal giudice come nosocomiale, sulla ferita chirurgica dopo un intervento di ricostruzione mammaria
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Chirurgia plastica ricostruttiva, dopo mastectomia sinistra per neoplasia; complicanza infettiva post operatoria
- Risarcimento riconosciuto
- 71.179,78 €La condanna paga in cifra unica il contagio e la ricostruzione chirurgica non eseguita a regola d'arte, con un corpo estraneo dimenticato in addome. Il giudice non separa le voci, quindi questa cifra non e' il prezzo della sola infezione.Il dispositivo condanna al pagamento di 71.179,779 euro. La cifra si porta arrotondata al centesimo, cioè 71.179,78, perché una somma in euro non ha millesimi. Resta comunque la cifra del dispositivo e non quella ricostruita dalla motivazione. La motivazione però si ferma a una somma diversa. Il totale che il giudice stesso chiama «totale stimato del danno» è 64.708,89 euro e regge addendo per addendo, cioè 52.668,00 di danno non patrimoniale (17 per cento di danno biologico permanente indicato dal collegio peritale), 11.068,75 di danno biologico temporaneo e 972,14 di spese mediche documentate. La cifra del dispositivo equivale a quel totale moltiplicato per 1,10. Il dieci per cento di differenza non compare in nessun punto della motivazione, dove l'unico dieci per cento citato è una percentuale di invalidità temporanea per ventiquattro giorni di medicazioni. Rivalutazione monetaria e interessi legali sono dichiarati «oltre» e non quantificati, quindi non spiegano la differenza. Vale la cifra del dispositivo, perché l'archivio riporta quello che il giudice ha scritto e non rifà i conti al suo posto. L'importo non comprende le spese processuali, liquidate a parte in 7.052,00 euro oltre accessori, né le spese di consulenza del procedimento di accertamento tecnico preventivo, anch'esse a carico della resistente.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, sentenza n. 2507/2026, RG 8619/2021, pubbl. 23/04/2026 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria contrattuale prevista dalla legge Gelli Bianco, il paziente deve provare l'evento dannoso e il nesso causale con la condotta dei sanitari, allegando la violazione delle regole dell'arte medica. La struttura risponde in modo diretto per gli errori del chirurgo, che agisce come suo ausiliario. La responsabilità sanitaria si distingue dal rischio clinico intrinseco all'intervento e sussiste quando il danno deriva da violazioni di protocolli, negligenza o errori tecnici, qui riscontrati nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento, nella gestione del corpo estraneo dimenticato e nella diagnosi dell'infezione.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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