Caso documentato · HAI-467
Infezione contratta in ospedale a Salerno, risarcimento di 90.610,93 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 90.610,93 € per un caso di Staphylococcus Lugdunensis (nome così scritto nel provvedimento, indicato dal CTU come unico momento causale dell'infezione; in occasione dell'espianto definitivo della seconda protesi, nel dicembre 2018, presso un'altra struttura, i prelievi colturali intraoperatori hanno isolato anche Staphylococcus epidermidis e Streptococcus mitis/oralis multiresistenti), contratta in Reparto di Ortopedia e Traumatologia, in occasione dell'intervento di artroprotesi totale dell'anca sinistra (PTA) del 05/02/2016, eseguito dopo un precedente intervento di osteosintesi per frattura dell'acetabolo sinistro riportata in un incidente stradale. Il dispositivo liquida due somme, a) 89.062,00 euro di danno differenziale alla salute e b) 1.548,93 euro per spese mediche documentate, per un totale di 90.610,93 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati come in motivazione (non quantificati in cifra nel dispositivo). L'importo di 89.062,00 euro è il risultato di una sottrazione. Il danno complessivo, stimato in 689.066,00 euro (573.836,00 euro di danno non patrimoniale per invalidità al 60% differenziale rispetto al 10% preesistente, più 115.230,00 euro per 1002 giorni di inabilità temporanea totale), meno i 400.000,00 euro che il ricorrente aveva già ricevuto in via transattiva dall'assicurazione del sinistro stradale che aveva reso necessario il primo intervento, per evitare la duplicazione del risarcimento. Non comprende le spese di lite, poste a carico della struttura ma liquidate a favore dello Stato per il patrocinio a spese pubbliche del ricorrente (7.051,50 euro per il giudizio di merito e 1.913,50 euro per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre accessori), né le spese di CTU, poste a definitivo carico della convenuta.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-467 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, giudice unico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 23/10/2024 (pubblicazione, dagli archivi pubblici; il testo riporta solo la data della decisione: 19/10/2024, «Salerno, 19.10.24»)
- Città
- Salerno
- Tipo di procedimento
- Procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 undecies c.p.c. e art. 8 della legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco), preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; azione di responsabilità sanitaria contrattuale per infezione nosocomiale post-chirurgica, promossa dal paziente contro la struttura ospedaliera pubblica
- Infezione
- Staphylococcus Lugdunensis (nome così scritto nel provvedimento, indicato dal CTU come unico momento causale dell'infezione; in occasione dell'espianto definitivo della seconda protesi, nel dicembre 2018, presso un'altra struttura, i prelievi colturali intraoperatori hanno isolato anche Staphylococcus epidermidis e Streptococcus mitis/oralis multiresistenti)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di Ortopedia e Traumatologia, in occasione dell'intervento di artroprotesi totale dell'anca sinistra (PTA) del 05/02/2016, eseguito dopo un precedente intervento di osteosintesi per frattura dell'acetabolo sinistro riportata in un incidente stradale
- Risarcimento riconosciuto
- 90.610,93 €Il dispositivo liquida due somme, a) 89.062,00 euro di danno differenziale alla salute e b) 1.548,93 euro per spese mediche documentate, per un totale di 90.610,93 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati come in motivazione (non quantificati in cifra nel dispositivo). L'importo di 89.062,00 euro è il risultato di una sottrazione. Il danno complessivo, stimato in 689.066,00 euro (573.836,00 euro di danno non patrimoniale per invalidità al 60% differenziale rispetto al 10% preesistente, più 115.230,00 euro per 1002 giorni di inabilità temporanea totale), meno i 400.000,00 euro che il ricorrente aveva già ricevuto in via transattiva dall'assicurazione del sinistro stradale che aveva reso necessario il primo intervento, per evitare la duplicazione del risarcimento. Non comprende le spese di lite, poste a carico della struttura ma liquidate a favore dello Stato per il patrocinio a spese pubbliche del ricorrente (7.051,50 euro per il giudizio di merito e 1.913,50 euro per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre accessori), né le spese di CTU, poste a definitivo carico della convenuta.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 5034/2024, causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4540/2023, decisa il 19/10/2024, pubblicata il 23/10/2024 (numero di sentenza e data di pubblicazione dagli archivi pubblici; il testo del provvedimento non riporta il proprio numero di sentenza né la data di pubblicazione, solo il numero di ruolo e la data della decisione). Preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 10364/2021, Tribunale di Salerno Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva. A fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero secondo il criterio causale e cronologico, la struttura può liberarsi solo dimostrando in concreto di aver adottato e applicato tutte le misure utili alla prevenzione (protocolli di sterilizzazione, sorveglianza microbiologica, controllo dell'aria e degli ambienti, tra gli altri); non basta indicare l'esistenza di protocolli, occorre provarne l'applicazione nel caso specifico.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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