Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-465

Infezione contratta in ospedale a Udine, risarcimento di 92.525,25 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 92.525,25 € per un caso di Staphylococcus aureus, contratta in Reparto di Ortopedia (intervento di riduzione chirurgica di frattura del femore destro, con impianto di infibulo endomidollare, eseguito il 05.02.2007); la paziente fu poi seguita anche in altri reparti e in altre strutture (nefrologia, chirurgia vascolare, medicina).. Importo liquidato in riforma parziale del primo grado (che aveva riconosciuto complessivamente circa 200.000,00 euro): euro 7.756,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (solo danno biologico terminale per 53 giorni di invalidità temporanea totale; esclusa la componente di danno morale/catastrofale perché non provata la consapevolezza della paziente, vista la sua compromissione psichica preesistente), da ripartire fra gli eredi secondo le quote successorie; euro 44.586,25 alla figlia ed euro 22.648,60 e euro 17.534,40 ai due nipoti, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, liquidato secondo le Tabelle di Milano 2022 e poi ridotto equitativamente al 25% del dovuto pieno, perché la paziente sarebbe comunque deceduta entro circa un anno per le sue patologie preesistenti (diabete, vasculopatia), indipendentemente dall'infezione. Oltre rivalutazione e interessi compensativi non quantificati in una cifra unica nel testo. Restano fuori dal totale i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi posti a carico della struttura appellante (9.402,00 euro per il primo grado e 6.660,00 euro per il secondo, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA); le spese di CTU e CTP del procedimento di ATP, confermate a carico della convenuta ma non quantificate nel testo qui esaminato. Il primo grado (Tribunale di Udine n. 82/2022) aveva liquidato 240.000,00 euro. La Corte d'Appello ha rideterminato per intero il danno, quindi vale la cifra dell'appello.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Trieste, Sezione Seconda, secondo grado. Giudizio di appello, promosso dalla struttura sanitaria convenuta, avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 82/2022, pubblicata il 25/01/2022, che l'aveva condannata al risarcimento.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-465 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Trieste, Sezione Seconda, secondo grado. Giudizio di appello, promosso dalla struttura sanitaria convenuta, avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 82/2022, pubblicata il 25/01/2022, che l'aveva condannata al risarcimento.
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
08/03/2024 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo del provvedimento riporta solo la data della decisione: "Così deciso in Trieste, 28/02/2024", quindi 28/02/2024)
Città
UdineÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Appello civile in materia di responsabilità sanitaria per infezione post-chirurgica e decesso della paziente, con anticipazione della morte quale concausa di patologie preesistenti. Appello principale della struttura sanitaria condannata in primo grado, su tre motivi (prescrizione, quantificazione del danno terminale, quantificazione del danno parentale); la Corte respinge il primo motivo e accoglie parzialmente il secondo e il terzo, riducendo sensibilmente gli importi liquidati in primo grado.
Infezione
Staphylococcus aureus
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di Ortopedia (intervento di riduzione chirurgica di frattura del femore destro, con impianto di infibulo endomidollare, eseguito il 05.02.2007); la paziente fu poi seguita anche in altri reparti e in altre strutture (nefrologia, chirurgia vascolare, medicina).
Risarcimento riconosciuto
92.525,25 €Importo liquidato in riforma parziale del primo grado (che aveva riconosciuto complessivamente circa 200.000,00 euro): euro 7.756,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (solo danno biologico terminale per 53 giorni di invalidità temporanea totale; esclusa la componente di danno morale/catastrofale perché non provata la consapevolezza della paziente, vista la sua compromissione psichica preesistente), da ripartire fra gli eredi secondo le quote successorie; euro 44.586,25 alla figlia ed euro 22.648,60 e euro 17.534,40 ai due nipoti, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, liquidato secondo le Tabelle di Milano 2022 e poi ridotto equitativamente al 25% del dovuto pieno, perché la paziente sarebbe comunque deceduta entro circa un anno per le sue patologie preesistenti (diabete, vasculopatia), indipendentemente dall'infezione. Oltre rivalutazione e interessi compensativi non quantificati in una cifra unica nel testo. Restano fuori dal totale i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi posti a carico della struttura appellante (9.402,00 euro per il primo grado e 6.660,00 euro per il secondo, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA); le spese di CTU e CTP del procedimento di ATP, confermate a carico della convenuta ma non quantificate nel testo qui esaminato. Il primo grado (Tribunale di Udine n. 82/2022) aveva liquidato 240.000,00 euro. La Corte d'Appello ha rideterminato per intero il danno, quindi vale la cifra dell'appello.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Trieste, Sezione Seconda, sentenza n. 119/2024, R.G. 85/2022, pubblicata il 08/03/2024 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo riporta solo "causa civile di II° grado iscritta al n. 85/2022 RG" e la data della decisione, 28/02/2024). Riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Udine n. 82/2022, pubblicata il 25/01/2022. Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale dei provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con confronto dei dispositivi di ogni grado.

Il principio affermato. In tema di responsabilità sanitaria, quando l'errore medico non ha causato la morte ma ne ha soltanto anticipato l'evento rispetto al decorso naturale di patologie preesistenti, il danno da perdita anticipata della vita spettante ai congiunti iure proprio non va calcolato riducendo proporzionalmente il risarcimento in base al rapporto fra la durata di vita effettivamente persa e l'aspettativa di vita media, ma va liquidato secondo criteri equitativi ancorati alle tabelle di Milano, tenendo conto della reale e concreta aspettativa di vita residua della vittima.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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