Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-464

Infezione contratta in ospedale a Polla, risarcimento di 99.056 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 99.056 € per un caso di endoftalmite acuta post-operatoria di origine nosocomiale; il germe responsabile non è identificato nel testo, contratta in Reparto di oculistica. Intervento di cataratta all'occhio sinistro (estrazione del cristallino con impianto di lente intraoculare) il 12.11.2012; endoftalmite diagnosticata il 19.11.2012 al Pronto Soccorso della stessa struttura, con successivo trasferimento per le cure a un ospedale di Napoli (ricovero dal 20.11.2012 all'11.12.2012) e un secondo intervento chirurgico. Totale liquidato in primo grado: 99.056,00 euro, di cui 94.801,00 euro per danno non patrimoniale (invalidità permanente 25%, applicate le tabelle di Milano) e 4.255,00 euro per danno biologico temporaneo (ITT 22 giorni, ITP 60 giorni al 25%), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; escluse le spese mediche, liquidabili solo se documentate. Non è stata riconosciuta alcuna personalizzazione del danno biologico.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-464 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, giudice unico, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
08/11/2024 (decisione 07/11/2024)
Città
Polla
Tipo di procedimento
Giudizio civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, promosso dal paziente contro l'azienda sanitaria convenuta; domanda accolta
Infezione
endoftalmite acuta post-operatoria di origine nosocomiale; il germe responsabile non è identificato nel testo
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Reparto di oculistica. Intervento di cataratta all'occhio sinistro (estrazione del cristallino con impianto di lente intraoculare) il 12.11.2012; endoftalmite diagnosticata il 19.11.2012 al Pronto Soccorso della stessa struttura, con successivo trasferimento per le cure a un ospedale di Napoli (ricovero dal 20.11.2012 all'11.12.2012) e un secondo intervento chirurgico
Risarcimento riconosciuto
99.056 €Totale liquidato in primo grado: 99.056,00 euro, di cui 94.801,00 euro per danno non patrimoniale (invalidità permanente 25%, applicate le tabelle di Milano) e 4.255,00 euro per danno biologico temporaneo (ITT 22 giorni, ITP 60 giorni al 25%), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; escluse le spese mediche, liquidabili solo se documentate. Non è stata riconosciuta alcuna personalizzazione del danno biologico.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, sentenza n. 5327/2024, RG 2651/2018, pubbl. 08/11/2024 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da infezione post-operatoria ha natura contrattuale (artt. 1218-1228 c.c., L. 24/2017). Il paziente deve provare l'evento dannoso e il nesso di causalità secondo il criterio del 'più probabile che non'; in assenza di documentazione delle procedure di profilassi antibiotica e di asepsi adottate dalla struttura, il nesso causale con l'infezione intra-oculare si ritiene provato e la responsabilità della struttura accertata, non avendo essa fornito la prova liberatoria.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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