Caso documentato · HAI-461
Infezione contratta in ospedale a Salerno, risarcimento di 112.428,60 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 112.428,60 € per un’infezione correlata all’assistenza, contratta in Casa di cura, reparto di ortopedia. Intervento di protesizzazione del ginocchio destro eseguito il 22.01.2010.. Importo liquidato in favore degli eredi della paziente (deceduta in corso di causa, per cause indipendenti dall'infezione), a titolo di danno non patrimoniale da infezione nosocomiale contratta durante il ricovero per protesizzazione del ginocchio destro del 22.01.2010. Il danno biologico differenziale accertato dal CTU (invalidità permanente del 45%, di cui 30 punti percentuali ascritti alla convenuta, poi ridotti equitativamente del 10% per la specifica predisposizione della paziente a contrarre infezioni) è stato quantificato secondo le Tabelle di Milano 2024 in euro 178.012,00; tale somma è stata a sua volta riparametrata per intervenuta premorienza della paziente (deceduta 12 anni dopo l'intervento, con aspettativa di vita residua stimata in 19 anni secondo le tabelle ISTAT), ottenendo l'importo finale di euro 112.428,60, oltre interessi legali non quantificati nel testo. Restano fuori dal totale le spese di lite (13,60 euro di esborsi, 14.103,00 euro di compenso per il giudizio di merito, 3.827,00 euro per il procedimento di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA), le spese di CTU poste a carico della casa di cura e del terzo chiamato in garanzia e la franchigia di 25.000,00 euro che resta a carico della casa di cura assicurata nel rapporto con il proprio garante. Respinte le domande di danno esistenziale per omesso consenso informato (smentita dalla documentazione) e di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, giudice unico, primo grado.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-461 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, giudice unico, primo grado.
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 24/06/2024 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo del provvedimento riporta solo la data della decisione: "Così deciso in Salerno in data il 14.06.2024", quindi 14/06/2024)
- Città
- SalernoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile di risarcimento danni da malpractice medica, con chiamata in causa del medico operante e di due compagnie assicurative in garanzia. Preceduto da procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Il Tribunale accoglie la domanda nei confronti della casa di cura convenuta, esclude qualunque responsabilità del medico operante convenuto e accoglie la domanda di manleva della casa di cura verso il proprio assicuratore.
- Infezione
- non specificato nel testo (si parla genericamente di "infezione", "processo infettivo" e "infezione nosocomiale"; non è indicato alcun germe con nome scientifico; gli esami colturali eseguiti il 19.02.2010 e il 13.04.2010 risultarono negativi)
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- Casa di cura, reparto di ortopedia. Intervento di protesizzazione del ginocchio destro eseguito il 22.01.2010.
- Risarcimento riconosciuto
- 112.428,60 €Importo liquidato in favore degli eredi della paziente (deceduta in corso di causa, per cause indipendenti dall'infezione), a titolo di danno non patrimoniale da infezione nosocomiale contratta durante il ricovero per protesizzazione del ginocchio destro del 22.01.2010. Il danno biologico differenziale accertato dal CTU (invalidità permanente del 45%, di cui 30 punti percentuali ascritti alla convenuta, poi ridotti equitativamente del 10% per la specifica predisposizione della paziente a contrarre infezioni) è stato quantificato secondo le Tabelle di Milano 2024 in euro 178.012,00; tale somma è stata a sua volta riparametrata per intervenuta premorienza della paziente (deceduta 12 anni dopo l'intervento, con aspettativa di vita residua stimata in 19 anni secondo le tabelle ISTAT), ottenendo l'importo finale di euro 112.428,60, oltre interessi legali non quantificati nel testo. Restano fuori dal totale le spese di lite (13,60 euro di esborsi, 14.103,00 euro di compenso per il giudizio di merito, 3.827,00 euro per il procedimento di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA), le spese di CTU poste a carico della casa di cura e del terzo chiamato in garanzia e la franchigia di 25.000,00 euro che resta a carico della casa di cura assicurata nel rapporto con il proprio garante. Respinte le domande di danno esistenziale per omesso consenso informato (smentita dalla documentazione) e di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 3315/2024, R.G. 8166/2015, pubblicata il 24/06/2024 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo riporta solo "causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 8166/2015 R.G." e la data della decisione, 14/06/2024) Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali si applicano le ordinarie regole della responsabilità medico-sanitaria di natura contrattuale. Il paziente deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a prevenire il contagio, non bastando la generica predisposizione di protocolli. La predisposizione del paziente a contrarre infezioni per patologie preesistenti non esclude la responsabilità della struttura, anzi rafforza il suo onere di adottare misure preventive rigorose.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
- Infezione contratta in ospedale a Albano Laziale, risarcimento di 839.793,71 € nel 2022 Altro
- Infezione contratta in ospedale a Melito di Porto Salvo, risarcimento di 208.657 € nel 2024 Altro
- Infezione contratta in ospedale a Treviso, risarcimento di 919.715,52 € nel 2025 Altro
Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati