Caso documentato · HAI-460
Infezione contratta in ospedale a Cava de' Tirreni, risarcimento di 113.701,04 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 113.701,04 € per un caso di Osteomielite post-chirurgica della tibia, da Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus (compaiono poi anche Klebsiella pneumoniae e Proteus mirabilis nel corso delle cure successive), contratta in Pronto soccorso e ortopedia, per la frattura di tibia e l'intervento di osteosintesi, poi malattie infettive per l'osteomielite insorta sulla ferita chirurgica. Il totale (113.701,04 euro) si compone di 111.947,00 euro di danno non patrimoniale, liquidato con le tabelle di Milano 2018 (26.313,00 euro per l'inabilità temporanea più 85.634,00 euro per il 28% di danno biologico permanente, ridotto secondo il criterio differenziale rispetto all'11% di postumi che sarebbero comunque residuati senza l'infezione) e di 1.754,04 euro di spese mediche documentate. Non comprende le spese di lite (794,07 euro di esborsi più 13.430,00 euro di compenso professionale, oltre iva e cpa) né gli interessi legali, calcolati anno per anno dal 26/12/2013 e non quantificati nel testo come cifra unica.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Cava de' Tirreni.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-460 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 29/10/2020 (decisione 20/10/2020)
- Città
- Cava de' Tirreni
- Tipo di procedimento
- Giudizio di primo grado per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, per un'infezione nosocomiale contratta durante un ricovero ortopedico
- Infezione
- Osteomielite post-chirurgica della tibia, da Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus (compaiono poi anche Klebsiella pneumoniae e Proteus mirabilis nel corso delle cure successive)
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Pronto soccorso e ortopedia, per la frattura di tibia e l'intervento di osteosintesi, poi malattie infettive per l'osteomielite insorta sulla ferita chirurgica
- Risarcimento riconosciuto
- 113.701,04 €Il totale (113.701,04 euro) si compone di 111.947,00 euro di danno non patrimoniale, liquidato con le tabelle di Milano 2018 (26.313,00 euro per l'inabilità temporanea più 85.634,00 euro per il 28% di danno biologico permanente, ridotto secondo il criterio differenziale rispetto all'11% di postumi che sarebbero comunque residuati senza l'infezione) e di 1.754,04 euro di spese mediche documentate. Non comprende le spese di lite (794,07 euro di esborsi più 13.430,00 euro di compenso professionale, oltre iva e cpa) né gli interessi legali, calcolati anno per anno dal 26/12/2013 e non quantificati nel testo come cifra unica.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, sentenza n. 2631/2020, RG 5617/2017, pubbl. 29/10/2020 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità della struttura per infezione nosocomiale insorta durante il ricovero, il danno risarcibile va limitato al pregiudizio differenziale imputabile all'infezione. Va sottratto dal danno complessivo quello che sarebbe comunque residuato dalla lesione e dall'intervento originari, secondo il criterio del danno iatrogeno differenziale incrementativo.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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