Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-459

Infezione contratta in ospedale a Trieste, risarcimento di 119.586,71 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 119.586,71 € per un caso di Staphylococcus epidermidis (endocardite su bioprotesi valvolare, ceppo multiresistente sia all'oxacillina sia alla gentamicina), contratta in Cardiologia/Cardiochirurgia. Ricovero dal 26.07.2015 al 10.08.2015 per interventi di sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi, anuloplastica tricuspidalica, finestra sottoxifoidea e impianto di pacemaker bicamerale. Comparsa di stato febbrile da metà ottobre/inizio novembre 2015, con diagnosi di endocardite della bioprotesi da Staphylococcus epidermidis. Importo liquidato nel dispositivo (punto 2 del P.Q.M.), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. In motivazione il calcolo analitico porta a una cifra di poco diversa, euro 119.586,61 (danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale in euro 115.212,00, cioè invalidità temporanea totale 4.158,00 + parziale al 75% 4.455,00 + parziale al 50% 2.970,00 = 11.583,00 di danno biologico temporaneo, più 103.629,00 di danno non patrimoniale permanente; devalutato a euro 97.554,61 al 15.11.2015 e rivalutato con interessi compensativi fino a 119.586,61): il dispositivo liquida invece 119.586,71, dieci centesimi in più, discrepanza non spiegata nel testo. Non comprende le spese di lite (liquidate separatamente in favore dell'attore: 518,00 di contributo unificato, 27,00 di diritti di cancelleria, 2.500,00 di consulenza di parte, 12.290,00 di compensi, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA) né le spese di CTU, poste definitivamente a carico della convenuta con separato decreto. Nessuna personalizzazione ulteriore è stata riconosciuta; non sono state documentate spese mediche, essendo tutte le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Trieste, Sezione Civile, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-459 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Trieste, Sezione Civile, giudice unico, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
27/04/2023 (data di pubblicazione da _registro.csv; il testo riporta la data della decisione: "Così deciso in Trieste, il 24 aprile 2023")
Città
Trieste
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria per infezione post-operatoria cardiochirurgica, introdotto dopo l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità alternativa a quella dell'art. 8 l. 24/2017; istruito con CTU medico-legale
Infezione
Staphylococcus epidermidis (endocardite su bioprotesi valvolare, ceppo multiresistente sia all'oxacillina sia alla gentamicina)
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Cardiologia/Cardiochirurgia. Ricovero dal 26.07.2015 al 10.08.2015 per interventi di sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi, anuloplastica tricuspidalica, finestra sottoxifoidea e impianto di pacemaker bicamerale. Comparsa di stato febbrile da metà ottobre/inizio novembre 2015, con diagnosi di endocardite della bioprotesi da Staphylococcus epidermidis
Risarcimento riconosciuto
119.586,71 €Importo liquidato nel dispositivo (punto 2 del P.Q.M.), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. In motivazione il calcolo analitico porta a una cifra di poco diversa, euro 119.586,61 (danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale in euro 115.212,00, cioè invalidità temporanea totale 4.158,00 + parziale al 75% 4.455,00 + parziale al 50% 2.970,00 = 11.583,00 di danno biologico temporaneo, più 103.629,00 di danno non patrimoniale permanente; devalutato a euro 97.554,61 al 15.11.2015 e rivalutato con interessi compensativi fino a 119.586,61): il dispositivo liquida invece 119.586,71, dieci centesimi in più, discrepanza non spiegata nel testo. Non comprende le spese di lite (liquidate separatamente in favore dell'attore: 518,00 di contributo unificato, 27,00 di diritti di cancelleria, 2.500,00 di consulenza di parte, 12.290,00 di compensi, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA) né le spese di CTU, poste definitivamente a carico della convenuta con separato decreto. Nessuna personalizzazione ulteriore è stata riconosciuta; non sono state documentate spese mediche, essendo tutte le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Trieste, sentenza n. 225/2023, RG 272/2019, pubbl. 27/04/2023 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv), decisa il 24/04/2023 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nel contratto atipico di spedalità, di natura contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c., il paziente deve provare l'esistenza del rapporto e l'aggravamento delle proprie condizioni secondo il criterio del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare l'inadempimento; spetta invece alla struttura provare di aver correttamente adempiuto o che l'esito peggiorativo derivi da un evento imprevisto e imprevedibile, non essendo sufficiente il mero deposito di linee guida di prevenzione senza la prova del loro effettivo rispetto

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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