Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-458

Infezione contratta in ospedale a Oliveto Citra, risarcimento di 129.483 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 129.483 € per un caso di Staphylococcus aureus (infezione dei tramiti dell'impianto del fissatore esterno, con osteomielite dell'omero), contratta in Reparto di ortopedia, in seguito a intervento di stabilizzazione di una frattura omerale con fissatore esterno. Somma di 126.811,00 euro per danno non patrimoniale (biologico e morale), calcolata su un'invalidità permanente del 25% con le tabelle di Milano 2024, dalla quale è stata sottratta la quota corrispondente al 5% di invalidità preesistente non riconducibile alla struttura, più la componente per invalidità temporanea; e di 2.672,00 euro per spese mediche documentate. Oltre interessi legali dal 27/03/2021 e rivalutazione monetaria. Non compresi 1.251,00 euro di un bonifico di cui non è stata provata la riconducibilità ai fatti di causa, né le spese future, escluse perché l'eventuale intervento di protesi resta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, giudice monocratico, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Oliveto Citra.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-458 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, giudice monocratico, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c.)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
03/08/2024
Città
Oliveto Citra
Tipo di procedimento
Ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. che chiude il giudizio, in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per infezione post-chirurgica e lesione nervosa in seguito al trattamento di una frattura dell'omero
Infezione
Staphylococcus aureus (infezione dei tramiti dell'impianto del fissatore esterno, con osteomielite dell'omero)
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia, in seguito a intervento di stabilizzazione di una frattura omerale con fissatore esterno
Risarcimento riconosciuto
129.483 €La condanna paga in cifra unica l'osteomielite presa durante l'applicazione del fissatore e il ritardo di mesi nella diagnosi della lesione di un nervo. Il giudice non separa le voci, quindi questa cifra non e' il prezzo della sola infezione.Somma di 126.811,00 euro per danno non patrimoniale (biologico e morale), calcolata su un'invalidità permanente del 25% con le tabelle di Milano 2024, dalla quale è stata sottratta la quota corrispondente al 5% di invalidità preesistente non riconducibile alla struttura, più la componente per invalidità temporanea; e di 2.672,00 euro per spese mediche documentate. Oltre interessi legali dal 27/03/2021 e rivalutazione monetaria. Non compresi 1.251,00 euro di un bonifico di cui non è stata provata la riconducibilità ai fatti di causa, né le spese future, escluse perché l'eventuale intervento di protesi resta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, ordinanza RG 9910/2022 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 03/08/2024 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per l'inadempimento della prestazione medica ha natura contrattuale. Il paziente deve provare il contratto di cura, il danno e, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale con la condotta dei sanitari; spetta poi alla struttura dimostrare di aver agito con diligenza o che il danno derivi da una causa a essa non imputabile. La responsabilità può essere affermata anche a prescindere dall'esatta individuazione delle modalità con cui si è determinata la patologia, purché non emerga la probabilità prevalente di una causa esterna alla prestazione sanitaria.

Fonte: il provvedimento, in PDF

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