Caso documentato · HAI-457
Infezione contratta in ospedale a Pordenone, risarcimento di 169.444,90 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 169.444,90 € per un caso di infezione periprotesica al ginocchio (il testo non indica il germe specifico), contratta in Ortopedia. Intervento di artroprotesi al ginocchio destro con cementificazione, eseguito il 23/05/2013, con dimissione il 30/05/2013. Importo liquidato in primo grado (unico grado fra i provvedimenti assegnati su questa vicenda), a carico solidale del policlinico e del chirurgo, per i danni patiti dall'attrice in conseguenza dell'intervento del 23/05/2013: euro 24.219,90 per invalidità temporanea ed euro 145.225,00 per invalidità permanente (calcolato come 184.861,00 di base meno 39.636,00 già attribuibili alla fisiologica conseguenza dell'intervento di artroprotesi, indipendente dall'infezione), per un totale di euro 169.444,90, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'illecito (23/05/2013) e rivalutata annualmente. L'importo è internamente ripartito fra i condebitori in solido nella misura del 70% a carico del chirurgo e del 30% a carico del policlinico, per i maggiori profili di responsabilità attribuiti al medico per la tardiva diagnosi e il tardivo reintervento; verso l'attrice la condanna resta però solidale per l'intero. Restano fuori dal totale le spese di lite, liquidate in euro 786,00 di esborsi ed euro 10.000,00 di compenso professionale (oltre accessori di legge) e le spese di CTU, poste a carico dei convenuti nella stessa proporzione 70/30 ma non quantificate nel testo. Respinta la richiesta di rimborso di euro 650,00 per assistenza tecnica di parte, per mancanza di prova documentale della spesa.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Ordinario di Pordenone, giudice monocratico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-457 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale Ordinario di Pordenone, giudice monocratico, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 21/03/2022 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo riporta in calce la data "Pordenone, 17/03/2022", verosimilmente quella del deposito o della sottoscrizione della sentenza)
- Città
- PordenoneÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Causa civile di responsabilità sanitaria per infezione contratta in occasione di un intervento di artroprotesi al ginocchio. L'attrice cita in giudizio il policlinico dove fu operata; il policlinico chiama in causa in manleva il chirurgo, libero professionista che vi operava, indicandolo come unico responsabile della tardiva diagnosi. Il Tribunale accerta la responsabilità solidale di entrambi, con riparto interno delle quote.
- Infezione
- infezione periprotesica al ginocchio (il testo non indica il germe specifico)
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Ortopedia. Intervento di artroprotesi al ginocchio destro con cementificazione, eseguito il 23/05/2013, con dimissione il 30/05/2013
- Risarcimento riconosciuto
- 169.444,90 €Importo liquidato in primo grado (unico grado fra i provvedimenti assegnati su questa vicenda), a carico solidale del policlinico e del chirurgo, per i danni patiti dall'attrice in conseguenza dell'intervento del 23/05/2013: euro 24.219,90 per invalidità temporanea ed euro 145.225,00 per invalidità permanente (calcolato come 184.861,00 di base meno 39.636,00 già attribuibili alla fisiologica conseguenza dell'intervento di artroprotesi, indipendente dall'infezione), per un totale di euro 169.444,90, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'illecito (23/05/2013) e rivalutata annualmente. L'importo è internamente ripartito fra i condebitori in solido nella misura del 70% a carico del chirurgo e del 30% a carico del policlinico, per i maggiori profili di responsabilità attribuiti al medico per la tardiva diagnosi e il tardivo reintervento; verso l'attrice la condanna resta però solidale per l'intero. Restano fuori dal totale le spese di lite, liquidate in euro 786,00 di esborsi ed euro 10.000,00 di compenso professionale (oltre accessori di legge) e le spese di CTU, poste a carico dei convenuti nella stessa proporzione 70/30 ma non quantificate nel testo. Respinta la richiesta di rimborso di euro 650,00 per assistenza tecnica di parte, per mancanza di prova documentale della spesa.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pordenone, sentenza n. 155/2022, RG 710/2018, pubbl. 21/03/2022 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo riporta solo il numero di ruolo e, in calce, la data "Pordenone, 17/03/2022") Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria da contratto di spedalità, incombe sul paziente danneggiato l'onere di provare il titolo dell'obbligazione e di allegare l'inadempimento e il danno; grava invece sulla struttura e sul medico l'onere di provare il proprio esatto adempimento, ossia l'assenza di colpa. Quando il convenuto chiama in causa un terzo indicandolo come unico responsabile, la domanda dell'attore si estende automaticamente anche al terzo. Fra condebitori solidali con quote di responsabilità diseguali, il riparto interno segue i rispettivi profili di colpa (artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c.), pur restando la condanna solidale per l'intero verso il danneggiato.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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