Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-058

Infezione contratta in ospedale a Vicenza, risarcimento di 1.229.361 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.229.361 € per un caso di Infezione da Mycobacterium Chimaera veicolata da un macchinario per la circolazione extracorporea, dopo intervento cardiochirurgico, contratta in Cardiochirurgia, sostituzione della valvola aortica. Importo letto nel dispositivo di entrambi i gradi, 1.229.361,00 euro, da devalutare alla data del fatto (2 novembre 2018) e rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre interessi. Non comprende le spese di lite. Fino al 24/08/2026 la scheda riportava 1.229.000 euro, che era l'arrotondamento di una cronaca locale.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Venezia, Sezione Quarta Civile - II grado (sentenza n. 1020/2024, RG 143/2023), che conferma nell'importo il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima, n. 2207/2022 del 27/12/2022. Definitiva per rigetto del ricorso, Cassazione Sez. III civile, ordinanza n. 9706/2026. La decisione è definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Vicenza.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-058 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Venezia, Sezione Quarta Civile - II grado (sentenza n. 1020/2024, RG 143/2023), che conferma nell'importo il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima, n. 2207/2022 del 27/12/2022. Definitiva per rigetto del ricorso, Cassazione Sez. III civile, ordinanza n. 9706/2026
Stato del procedimento
Decisione definitiva
Data indicata dalle fonti
24/05/2024 (pubblicazione della sentenza d'appello; primo grado pubblicato il 27/12/2022)
Città
Vicenza
Tipo di procedimento
civile responsabilita sanitaria
Infezione
Infezione da Mycobacterium Chimaera veicolata da un macchinario per la circolazione extracorporea, dopo intervento cardiochirurgico
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Cardiochirurgia, sostituzione della valvola aortica
Risarcimento riconosciuto
1.229.361 €Importo letto nel dispositivo di entrambi i gradi, 1.229.361,00 euro, da devalutare alla data del fatto (2 novembre 2018) e rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre interessi. Non comprende le spese di lite. Fino al 24/08/2026 la scheda riportava 1.229.000 euro, che era l'arrotondamento di una cronaca locale.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Venezia, Sez. IV civile, sentenza n. 1020/2024, RG 143/2023, dep. 23/05/2024, pubbl. 24/05/2024, che conferma nell'importo Tribunale di Vicenza, Sez. I, sentenza n. 2207/2022, RG 4181/2020, dep. 23/12/2022, pubbl. 27/12/2022. Ricorso rigettato da Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 9706 del 15/04/2026 (udienza 20/02/2026, RG 26439/2024, ECLI:IT:CASS:2026:9706CIV) Una riga nera nel documento è nostra. Parti private e società convenute già anonimizzate alla fonte. Oscurati da noi undici difensori nel primo grado e tredici in appello. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 01/09/2026 con la lettura integrale dei due provvedimenti di merito scaricati dagli archivi pubblici il 24/08/2026; estremi dell'ordinanza di Cassazione riscontrati il 26/08/2026 sul portale pubblico SentenzeWeb della Corte. La definitività è stata riscontrata anche su fonte amministrativa il 01/09/2026, con la deliberazione del Direttore Generale dell'azienda sanitaria n. 768 del 07/05/2026, di presa d'atto e liquidazione dell'ordinanza, conservata agli atti..

Il principio affermato. Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. fra struttura sanitaria e produttore del dispositivo impiegato in sala operatoria. La struttura risponde per non avere disinfettato e monitorato l'apparecchio nonostante gli allarmi diffusi dal 2015, il produttore ex artt. 114 e 117 del Codice del consumo per la difettosità del prodotto. In appello la ripartizione interna passa da due quote del 50% a tre quote di un terzo ciascuna, perché fra i responsabili entra anche il manutentore del dispositivo, mentre l'importo del risarcimento resta invariato.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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