Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-041

Infezione contratta in ospedale a Palermo, risarcimento di 152.611 € nel 2019

Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 152.611 € per un caso di infezione nosocomiale insorta dopo un intervento di osteosintesi per frattura del collo del femore, seguita da necrosi della testa femorale e da impianto di protesi d'anca, contratta in ortopedia, intervento di osteosintesi e successivo impianto protesico. Il Tribunale di Palermo aveva liquidato 152.611,00 euro a titolo di danno biologico, oltre interessi legali dalla decisione al saldo. Aveva invece respinto la domanda di danno patrimoniale (50.000,00 euro) per mancata prova dell'ammontare. L'appello conferma la condanna e cambia solo la ripartizione delle spese. La cifra di 152.000 euro che avevamo era l'arrotondamento di una cronaca.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione civile, secondo grado, definitiva dopo il rigetto del ricorso in Cassazione. La decisione è definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Palermo.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-041 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione civile, secondo grado, definitiva dopo il rigetto del ricorso in Cassazione
Stato del procedimento
Decisione definitiva
Data indicata dalle fonti
19/11/2019
Città
Palermo
Tipo di procedimento
civile responsabilita sanitaria
Infezione
infezione nosocomiale insorta dopo un intervento di osteosintesi per frattura del collo del femore, seguita da necrosi della testa femorale e da impianto di protesi d'anca
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
ortopedia, intervento di osteosintesi e successivo impianto protesico
Risarcimento riconosciuto
152.611 €Il Tribunale di Palermo aveva liquidato 152.611,00 euro a titolo di danno biologico, oltre interessi legali dalla decisione al saldo. Aveva invece respinto la domanda di danno patrimoniale (50.000,00 euro) per mancata prova dell'ammontare. L'appello conferma la condanna e cambia solo la ripartizione delle spese. La cifra di 152.000 euro che avevamo era l'arrotondamento di una cronaca.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione civile, sentenza n. 2249/2019 (R.G. n. 1799/2015), decisa il 04/10/2019 e pubblicata il 19/11/2019, che conferma il Tribunale di Palermo del 16/02/2015 salvo la ripartizione delle spese. Il ricorso della struttura e' stato poi rigettato da Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 5808 del 27/02/2023. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i due difensori, i due indirizzi, il CAP e la data di nascita, che nell'atto ha l'anno scritto sbagliato e per questo non veniva riconosciuta come data. Restano i magistrati del collegio. Le parti erano gia' etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con la cifra riletta nella motivazione dell'appello.

Il principio affermato. In virtu' del contratto di spedalita' la struttura deve offrire al paziente ambienti salubri e attrezzature conformi alla scienza medica. In giudizio deve provarlo con atti concreti quali la disinfestazione della sala operatoria, l'esecuzione in sale separate degli interventi a rischio di contaminazione, il campionamento dell'aria e la sterilizzazione degli strumenti. Il fatto che un'infezione possa insorgere anche quando la prevenzione e' corretta non basta a liberarla dalla responsabilita'.

Fonte: il provvedimento, in PDF · altra fonte

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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