Caso documentato · HAI-456
Infezione contratta in ospedale a Salerno, risarcimento di 175.217,48 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 175.217,48 € per un caso di infezione nosocomiale non tipizzata all'origine; l'esame colturale eseguito nel luglio 2013, nel corso dello stesso processo infettivo, isola streptococco beta emolitico di gruppo A resistente alla vancomicina (nome così scritto nel provvedimento), contratta in Reparto di ortopedia. Intervento chirurgico di revisione della protesi totale d'anca, per mobilizzazione del cotile con frattura della branca ischio-pubica, eseguito il 18 aprile 2012 durante un ricovero dal 17 al 26 aprile 2012 presso la casa di cura privata convenuta. La CTU colloca in questo intervento il momento del contagio.. Somma di due voci liquidate nel dispositivo a carico della struttura convenuta, in solido. Sono euro 172.739,00 per danno non patrimoniale da lesione alla salute (danno biologico da invalidità temporanea, euro 97.692,00, più danno iatrogeno da invalidità permanente, euro 75.047,00, differenza fra il valore monetario del 27% di invalidità complessiva residuata e quello del 15% che sarebbe comunque residuato senza l'infezione) ed euro 2.478,48 per danno patrimoniale da spese mediche e accessorie documentate e rivalutate. Su entrambe le somme sono dovuti interessi al saggio di rendimento dei BOT, calcolati anno per anno dalla data del fatto, più interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, non quantificati in cifra nel testo. Restano fuori dal totale le spese di lite poste a carico della struttura, liquidate in euro 12.000,00 a favore della parte attrice, oltre accessori di legge e le spese di CTU, poste a definitivo carico della struttura ma non quantificate nel testo. Respinta la domanda di risarcimento per lesione del diritto all'autodeterminazione informata e quella per incapacità di lavoro domestico, entrambe abbandonate in corso di causa. Rigettata la domanda proposta contro il medico chirurgo, la cui condotta operatoria è stata esclusa da profili di colpa. Rigettate le domande di garanzia della struttura verso le compagnie di coassicurazione, per inoperatività della polizza (clausola claims made, richiesta di risarcimento presentata dopo la scadenza della copertura assicurativa).
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, giudice unico ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-456 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, giudice unico ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 23/03/2026 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo riporta solo la data della decisione: «Così deciso in Salerno in data 20 marzo 2026», quindi 20/03/2026)
- Città
- SalernoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria (contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c.) per infezione nosocomiale post-chirurgica su protesi d'anca, promosso dalla paziente contro il medico chirurgo e contro la struttura sanitaria privata dove fu operata, con chiamata in causa delle compagnie di coassicurazione della struttura. CTU collegiale disposta in corso di causa.
- Infezione
- infezione nosocomiale non tipizzata all'origine; l'esame colturale eseguito nel luglio 2013, nel corso dello stesso processo infettivo, isola streptococco beta emolitico di gruppo A resistente alla vancomicina (nome così scritto nel provvedimento)
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia. Intervento chirurgico di revisione della protesi totale d'anca, per mobilizzazione del cotile con frattura della branca ischio-pubica, eseguito il 18 aprile 2012 durante un ricovero dal 17 al 26 aprile 2012 presso la casa di cura privata convenuta. La CTU colloca in questo intervento il momento del contagio.
- Risarcimento riconosciuto
- 175.217,48 €Somma di due voci liquidate nel dispositivo a carico della struttura convenuta, in solido. Sono euro 172.739,00 per danno non patrimoniale da lesione alla salute (danno biologico da invalidità temporanea, euro 97.692,00, più danno iatrogeno da invalidità permanente, euro 75.047,00, differenza fra il valore monetario del 27% di invalidità complessiva residuata e quello del 15% che sarebbe comunque residuato senza l'infezione) ed euro 2.478,48 per danno patrimoniale da spese mediche e accessorie documentate e rivalutate. Su entrambe le somme sono dovuti interessi al saggio di rendimento dei BOT, calcolati anno per anno dalla data del fatto, più interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, non quantificati in cifra nel testo. Restano fuori dal totale le spese di lite poste a carico della struttura, liquidate in euro 12.000,00 a favore della parte attrice, oltre accessori di legge e le spese di CTU, poste a definitivo carico della struttura ma non quantificate nel testo. Respinta la domanda di risarcimento per lesione del diritto all'autodeterminazione informata e quella per incapacità di lavoro domestico, entrambe abbandonate in corso di causa. Rigettata la domanda proposta contro il medico chirurgo, la cui condotta operatoria è stata esclusa da profili di colpa. Rigettate le domande di garanzia della struttura verso le compagnie di coassicurazione, per inoperatività della polizza (clausola claims made, richiesta di risarcimento presentata dopo la scadenza della copertura assicurativa).
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, sentenza n. 1803/2026, RG 8877/2020, pubbl. 23/03/2026 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Anche la responsabilità della struttura per infezione nosocomiale rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Provata dal paziente, anche per presunzioni, la contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero secondo i criteri temporale, topografico e clinico, spetta alla struttura dimostrare di aver adottato in concreto le misure di prevenzione previste dai protocolli. Un'affermazione generica di aver «fatto il possibile» non basta come prova liberatoria.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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