Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-455

Infezione contratta in ospedale a Eboli, risarcimento di 218.251,50 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 218.251,50 € per un caso di Klebsiella pneumoniae ESBL (infezione precoce con sepsi sistemica), con coinfezione da Acinetobacter baumanii, entrambi definiti dal giudice come germi di origine nosocomiale, contratta in Ortopedia (intervento di protesi totale d'anca), con successivo ricovero in Anestesia e Rianimazione per le complicanze post operatorie. Il totale liquidato (218.251,50 euro) è il danno funzionale differenziale, calcolato sottraendo il danno biologico di base (15%, quello atteso in assenza della complicanza infettiva) dal danno biologico effettivo post intervento (40%). Si compone di: 180.879,00 euro di danno differenziale (dato dalla differenza fra 217.800,00 euro per il 40% di danno biologico, comprensivo di un incremento del 50% per la sofferenza e 36.921,00 euro per il 15% di danno biologico base, comprensivo di un incremento del 35%); più 24.750,00 euro per 250 giorni di invalidità temporanea totale; più 6.682,50 euro per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; più 5.940,00 euro per 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%. La somma va incrementata degli interessi legali dalla pubblicazione dell'ordinanza al saldo, non quantificati nel testo come cifra unica. Restano fuori dal totale le spese di giudizio (350,00 euro di spese vive più 8.000,00 euro di compensi professionali, oltre accessori) e le spese di CTU, poste a carico della struttura resistente ma non quantificate nel testo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, sezione civile seconda, giudizio di primo grado, deciso con ordinanza. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-455 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Salerno, sezione civile seconda, giudizio di primo grado, deciso con ordinanza
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
17/05/2023 (unica data indicata, in calce al provvedimento, coincidente con la sottoscrizione)
Città
Eboli
Tipo di procedimento
Giudizio di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, introdotto con ricorso dopo un accertamento tecnico preventivo, deciso con ordinanza che definisce il giudizio di primo grado con condanna al risarcimento
Infezione
Klebsiella pneumoniae ESBL (infezione precoce con sepsi sistemica), con coinfezione da Acinetobacter baumanii, entrambi definiti dal giudice come germi di origine nosocomiale
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Ortopedia (intervento di protesi totale d'anca), con successivo ricovero in Anestesia e Rianimazione per le complicanze post operatorie
Risarcimento riconosciuto
218.251,50 €Il totale liquidato (218.251,50 euro) è il danno funzionale differenziale, calcolato sottraendo il danno biologico di base (15%, quello atteso in assenza della complicanza infettiva) dal danno biologico effettivo post intervento (40%). Si compone di: 180.879,00 euro di danno differenziale (dato dalla differenza fra 217.800,00 euro per il 40% di danno biologico, comprensivo di un incremento del 50% per la sofferenza e 36.921,00 euro per il 15% di danno biologico base, comprensivo di un incremento del 35%); più 24.750,00 euro per 250 giorni di invalidità temporanea totale; più 6.682,50 euro per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; più 5.940,00 euro per 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%. La somma va incrementata degli interessi legali dalla pubblicazione dell'ordinanza al saldo, non quantificati nel testo come cifra unica. Restano fuori dal totale le spese di giudizio (350,00 euro di spese vive più 8.000,00 euro di compensi professionali, oltre accessori) e le spese di CTU, poste a carico della struttura resistente ma non quantificate nel testo.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, ordinanza RG 7559/2022 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 17/05/2023 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per infezione nosocomiale, è sufficiente che il paziente alleghi l'inadempimento e provi il nesso di causalità fra il ricovero e l'insorgenza dell'infezione, mentre spetta alla struttura dimostrare di avere adottato le misure igieniche e i protocolli di controllo microbiologico idonei a prevenirla, o che l'evento sia stato determinato da causa a essa non imputabile. La mancata prova di tali protocolli, in assenza di cause alternative, fonda la responsabilità della struttura.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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