Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-453

Infezione contratta in ospedale a Mercato San Severino, risarcimento di 244.593 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 244.593 € per un caso di Sepsi addominale ricorrente, non meglio tipizzata nei primi episodi; infezione del catetere venoso centrale; setticemia da Candida glabrata; fistola entero cutanea infetta da flora batterica mista, contratta in Chirurgia generale e chirurgia d'urgenza, in relazione a più interventi addominali (emicolectomia destra e successive resezioni intestinali). Il totale liquidato (244.593,00 euro) è il danno biologico e non patrimoniale complessivo, quantificato sulla base di un'invalidità permanente del 35% riconosciuta dalla CTU (rideterminata dal 37% teorico per la sovrapposizione di più menomazioni sullo stesso apparato: 20% per l'asportazione del colon ascendente, 14% per la resezione di oltre 50 cm di ileo, 3% per gli esiti cicatriziali), tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti. L'importo NON comprende interessi legali e rivalutazione monetaria. Il dispositivo li aggiunge («oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo») senza quantificarli. L'evento risale al 2014 mentre la decisione e' del 2025, quindi la differenza non e' piccola. Resta fuori dal totale la liquidazione delle spese di lite, pari a 22.457,00 euro, posta a carico della struttura convenuta in favore del procuratore antistatario del ricorrente; né le spese di CTU, anch'esse a carico della convenuta ma non quantificate nel testo.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, sezione civile seconda, giudizio di primo grado, deciso con ordinanza. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Mercato San Severino.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-453 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Salerno, sezione civile seconda, giudizio di primo grado, deciso con ordinanza
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/06/2025 (unica data indicata, in calce al provvedimento, coincidente con la sottoscrizione)
Città
Mercato San Severino
Tipo di procedimento
Giudizio di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per plurime complicanze post operatorie, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dopo un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; deciso con ordinanza che definisce il giudizio di primo grado con condanna al risarcimento
Infezione
Sepsi addominale ricorrente, non meglio tipizzata nei primi episodi; infezione del catetere venoso centrale; setticemia da Candida glabrata; fistola entero cutanea infetta da flora batterica mista
Categoria
Sepsi / shock settico
Reparto o contesto
Chirurgia generale e chirurgia d'urgenza, in relazione a più interventi addominali (emicolectomia destra e successive resezioni intestinali)
Risarcimento riconosciuto
244.593 €La condanna paga in cifra unica la sepsi presa in sala operatoria e gli errori chirurgici dei due interventi successivi, fra cui una perforazione dell'ileo. Il giudice non separa le voci, quindi questa cifra non e' il prezzo della sola infezione.Il totale liquidato (244.593,00 euro) è il danno biologico e non patrimoniale complessivo, quantificato sulla base di un'invalidità permanente del 35% riconosciuta dalla CTU (rideterminata dal 37% teorico per la sovrapposizione di più menomazioni sullo stesso apparato: 20% per l'asportazione del colon ascendente, 14% per la resezione di oltre 50 cm di ileo, 3% per gli esiti cicatriziali), tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti. L'importo NON comprende interessi legali e rivalutazione monetaria. Il dispositivo li aggiunge («oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo») senza quantificarli. L'evento risale al 2014 mentre la decisione e' del 2025, quindi la differenza non e' piccola. Resta fuori dal totale la liquidazione delle spese di lite, pari a 22.457,00 euro, posta a carico della struttura convenuta in favore del procuratore antistatario del ricorrente; né le spese di CTU, anch'esse a carico della convenuta ma non quantificate nel testo.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, ordinanza RG 6441/2021 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 11/06/2025 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità della struttura sanitaria per il fatto dei medici ausiliari (art. 1228 c.c.), fondata sul contratto di spedalità, è sufficiente che il paziente dimostri il nesso di causalità fra la propria condizione e l'aggravamento subito. Radicano la responsabilità contrattuale della struttura sia la colpa degli operatori, anche di grado lieve o medio secondo la consulenza tecnica, sia la mancata prova di una condotta diligente da parte della struttura stessa.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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