Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-449

Infezione contratta in ospedale a Latisana, risarcimento di 359.643 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 359.643 € per un’infezione correlata all’assistenza, contratta in Reparto di Ortopedia (intervento di sostituzione parziale dell'anca con endoprotesi, eseguito il 16.08.2019 per frattura del collo del femore sinistro), poi reparto di Medicina Generale.. Importo liquidato in riforma integrale del rigetto di primo grado. Sono euro 172.084,00 al figlio ed euro 172.084,00 alla figlia della vittima, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio (liquidato "in misura minima" secondo le Tabelle di Milano 2024, nonostante un rapporto affettivo reso discontinuo da anni di allontanamento non imputabile ai figli); euro 15.475,00 congiuntamente ai due figli per danno patrimoniale (spese funerarie rivalutate, onorari dei CTU e dei CTP nel procedimento di ATP). Oltre interessi compensativi e legali non quantificati in una cifra unica nel testo. Nella motivazione (punto 2.3) la Corte quantifica anche un danno biologico terminale iure hereditatis di euro 2.588,00 per una quindicina di giorni di sofferenza fisica prima del decesso, ma tale importo non compare né nel riepilogo del punto 3 né nel dispositivo (P.Q.M.), che condannano solo alle tre voci sopra indicate. È un disallineamento fra motivazione e dispositivo dentro il provvedimento. Il totale qui riportato (359.643,00 euro) è quello effettivamente liquidato nel dispositivo. Restano fuori dal totale le spese di lite di entrambi i gradi poste a carico della struttura appellata, liquidate in euro 10.860,00 per il primo grado ed euro 10.313,00 per il secondo, oltre IVA, CNA e rimborso forfetario.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Trieste, Sezione Seconda Civile, secondo grado. Giudizio di appello, promosso dai figli della paziente deceduta, avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1023/2024, pubblicata il 14.11.2024, che aveva integralmente rigettato la domanda.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-449 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Trieste, Sezione Seconda Civile, secondo grado. Giudizio di appello, promosso dai figli della paziente deceduta, avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1023/2024, pubblicata il 14.11.2024, che aveva integralmente rigettato la domanda.
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
22/10/2025 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo del provvedimento riporta solo la data della decisione: "Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 01 ottobre 2025", quindi 01/10/2025)
Città
Latisana
Tipo di procedimento
Appello civile in materia di responsabilità sanitaria per infezione post-chirurgica e decesso della paziente. La Corte accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso, con condanna al risarcimento in favore dei due figli della vittima.
Infezione
non identificato (il tipo di germe non fu mai accertato. Gli esami ematici dell'11.10.2019, pur indicativi di un quadro settico, non furono seguiti da un'emocoltura per identificare l'agente batterico; la Corte imputa questa omissione alla struttura sanitaria e non la utilizza a suo favore)
Categoria
Sepsi / shock settico
Reparto o contesto
Reparto di Ortopedia (intervento di sostituzione parziale dell'anca con endoprotesi, eseguito il 16.08.2019 per frattura del collo del femore sinistro), poi reparto di Medicina Generale.
Risarcimento riconosciuto
359.643 €Importo liquidato in riforma integrale del rigetto di primo grado. Sono euro 172.084,00 al figlio ed euro 172.084,00 alla figlia della vittima, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio (liquidato "in misura minima" secondo le Tabelle di Milano 2024, nonostante un rapporto affettivo reso discontinuo da anni di allontanamento non imputabile ai figli); euro 15.475,00 congiuntamente ai due figli per danno patrimoniale (spese funerarie rivalutate, onorari dei CTU e dei CTP nel procedimento di ATP). Oltre interessi compensativi e legali non quantificati in una cifra unica nel testo. Nella motivazione (punto 2.3) la Corte quantifica anche un danno biologico terminale iure hereditatis di euro 2.588,00 per una quindicina di giorni di sofferenza fisica prima del decesso, ma tale importo non compare né nel riepilogo del punto 3 né nel dispositivo (P.Q.M.), che condannano solo alle tre voci sopra indicate. È un disallineamento fra motivazione e dispositivo dentro il provvedimento. Il totale qui riportato (359.643,00 euro) è quello effettivamente liquidato nel dispositivo. Restano fuori dal totale le spese di lite di entrambi i gradi poste a carico della struttura appellata, liquidate in euro 10.860,00 per il primo grado ed euro 10.313,00 per il secondo, oltre IVA, CNA e rimborso forfetario.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Trieste, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 285/2025, R.G. 408/2024, pubblicata il 22/10/2025 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo riporta solo "causa civile di II grado iscritta al n. 408/2024 RG" e la data della decisione, 01/10/2025). Riforma integralmente la sentenza del Tribunale di Udine n. 1023/2024, pubblicata il 14.11.2024, R.G. 3615/2023, che aveva rigettato la domanda. Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, una volta che il paziente ha fornito, anche in via presuntiva, la prova della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, spetta alla struttura sanitaria l'onere di provare, in concreto e non in astratto, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenirla (protocolli di disinfezione e sterilizzazione, sorveglianza epidemiologica, controllo degli accessi, fra le altre): non basta una prova per testi generica sull'esistenza di protocolli aziendali, occorrendo un riscontro documentale specifico riferito al singolo caso. Il mancato accertamento del tipo di agente patogeno, se imputabile a un'omissione della struttura stessa (mancata emocoltura), non esclude la sua responsabilità.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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