Caso documentato · HAI-447
Infezione contratta in ospedale a Salerno, risarcimento di 406.746,40 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 406.746,40 € per un caso di Infezione nosocomiale (shock settico) da germi multiresistenti correlati all'assistenza; il provvedimento non indica il patogeno specifico, contratta in Chirurgia generale, con due interventi di laparotomia per occlusione intestinale e successiva degenza anche in rianimazione. Il danno da perdita del rapporto parentale è liquidato secondo le tabelle di Roma 2019 in 304007,70 euro per la moglie e 254974,20 euro per la figlia, poi ridotto al 40% per tener conto dell'incidenza causale accertata dell'infezione nosocomiale rispetto alle comorbilità preesistenti: 121602,80 euro alla moglie e 101989,60 euro alla figlia, per un totale di 223592,40 euro. Sono dovuti interessi legali dalla data del decesso, con rivalutazione anno per anno, non quantificati come cifra unica nel testo. Restano fuori dal totale le spese di lite del giudizio di merito e dell'accertamento tecnico preventivo, compensate per metà e poste per il resto a carico della struttura. Non comprese nemmeno le spese di CTU, poste per un terzo a carico delle ricorrenti e per due terzi a carico della struttura. Non è stato liquidato il danno biologico terminale, perché non richiesto, né il danno catastrofale, perché il decesso non fu un evento rapido dopo un breve intervallo dalle lesioni. Lo stesso contagio e' stato giudicato tre volte, in cause separate promosse da familiari diversi. L'ordinanza del 20/12/2021 ha liquidato 223.592,40 euro a moglie e una figlia, la sentenza RG 9196/2022 altri 101.989,60 euro e la sentenza n. 6151/2024 altri 81.164,40 euro. Il totale del caso e' la somma dei tre giudizi.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, primo grado (giudizio ex art. 702 bis c.p.c., introdotto dopo un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., RG 7191/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Salerno.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-447 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, primo grado (giudizio ex art. 702 bis c.p.c., introdotto dopo un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., RG 7191/2018)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 20/12/2021 (data della decisione: 12/12/2021)
- Città
- Salerno
- Tipo di procedimento
- Ordinanza che decide in via definitiva un giudizio di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per la morte del paziente, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Nonostante la forma di ordinanza, il Tribunale pronuncia definitivamente sul merito e chiude il giudizio di primo grado
- Infezione
- Infezione nosocomiale (shock settico) da germi multiresistenti correlati all'assistenza; il provvedimento non indica il patogeno specifico
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Chirurgia generale, con due interventi di laparotomia per occlusione intestinale e successiva degenza anche in rianimazione
- Risarcimento riconosciuto
- 406.746,40 €Il danno da perdita del rapporto parentale è liquidato secondo le tabelle di Roma 2019 in 304007,70 euro per la moglie e 254974,20 euro per la figlia, poi ridotto al 40% per tener conto dell'incidenza causale accertata dell'infezione nosocomiale rispetto alle comorbilità preesistenti: 121602,80 euro alla moglie e 101989,60 euro alla figlia, per un totale di 223592,40 euro. Sono dovuti interessi legali dalla data del decesso, con rivalutazione anno per anno, non quantificati come cifra unica nel testo. Restano fuori dal totale le spese di lite del giudizio di merito e dell'accertamento tecnico preventivo, compensate per metà e poste per il resto a carico della struttura. Non comprese nemmeno le spese di CTU, poste per un terzo a carico delle ricorrenti e per due terzi a carico della struttura. Non è stato liquidato il danno biologico terminale, perché non richiesto, né il danno catastrofale, perché il decesso non fu un evento rapido dopo un breve intervallo dalle lesioni. Lo stesso contagio e' stato giudicato tre volte, in cause separate promosse da familiari diversi. L'ordinanza del 20/12/2021 ha liquidato 223.592,40 euro a moglie e una figlia, la sentenza RG 9196/2022 altri 101.989,60 euro e la sentenza n. 6151/2024 altri 81.164,40 euro. Il totale del caso e' la somma dei tre giudizi.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, ordinanza RG 9241/2019 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 20/12/2021 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale dei provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con confronto dei dispositivi di ogni grado.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali il paziente deve provare il nesso causale tra l'infezione e il danno secondo il criterio del più probabile che non, mentre la struttura sanitaria deve dimostrare di aver concretamente adottato, nel caso specifico, le misure di prevenzione previste, non bastando la prova generale dell'esistenza di protocolli. Quando l'infezione concorre con comorbilità naturali preesistenti, il nesso causale con l'evento morte non viene meno, ma il risarcimento va proporzionato all'incidenza causale accertata dell'infezione
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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