Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-444

Infezione contratta in ospedale a Sarno, risarcimento di 520.947,10 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 520.947,10 € per un caso di Epatite acuta da virus HBV (HBsAg), definita nel testo "infezione nosocomiale", contratta in Chirurgia generale e laparoscopica. Il paziente fu ricoverato dal 16/08/2008 al 28/08/2008 per un intervento di ernioplastica inguinale (eseguito il 20/08/2008), risultato senza complicanze immediate; l'infezione da epatite B fu diagnosticata circa due mesi dopo, in occasione di un secondo ricovero avvenuto il 30/10/2008 per stato febbrile. Importo liquidato in appello, in integrale riforma del rigetto di primo grado (che aveva respinto tutte le domande per difetto di prova della legittimazione, senza entrare nel merito della responsabilità). Si compone di euro 1.192,00 iure hereditatis (danno biologico terminale del defunto, 8 giorni di invalidità temporanea totale a 149 euro al giorno, dalla diagnosi del 30/10/2008 al decesso), liquidati congiuntamente in favore dei due figli eredi; euro 196.134,00 a ciascuno dei due figli (392.268,00 totali) ed euro 63.743,55 a ciascuno dei due nipoti (127.487,10 totali), tutti iure proprio per danno da perdita del rapporto parentale, secondo le tabelle del Tribunale di Roma 2019. Somma dei quattro importi: 1.192,00 + 392.268,00 + 127.487,10 = 520.947,10 euro. Su tutte le somme sono dovuti interessi legali calcolati come indicato in motivazione, non quantificati nel testo come cifra unica. Restano fuori dal totale le spese di lite del doppio grado poste a carico della struttura, liquidate in euro 28.304,00 per il primo grado (500,00 di rimborsi più 27.804,00 di compenso professionale) ed euro 18.448,00 per il grado di appello (820,00 di rimborsi più 17.628,00 di compenso professionale), oltre accessori di legge non quantificati nel testo e le spese di CTU di primo grado, poste a carico della struttura ma non quantificate in questo testo. Respinta la domanda di danno morale terminale (danno da agonia), per mancata prova che il paziente avesse avuto consapevolezza dell'imminenza della propria morte.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, secondo grado. Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 954/2017, pubblicata il 05/07/2017, che aveva rigettato integralmente le domande degli attori per difetto di prova della qualità di eredi e di congiunti del defunto.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-444 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, secondo grado. Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 954/2017, pubblicata il 05/07/2017, che aveva rigettato integralmente le domande degli attori per difetto di prova della qualità di eredi e di congiunti del defunto.
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
18/10/2022 (data di pubblicazione, da _registro.csv; il testo riporta solo la data della decisione: "Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022", quindi 27/09/2022)
Città
Sarno
Tipo di procedimento
Appello civile in materia di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale e decesso del paziente. Appello dei due figli e dei due nipoti del defunto (questi ultimi intervenuti già in primo grado) contro il rigetto integrale della domanda in primo grado, fondato su ragioni di carenza probatoria sulla qualità di eredi e congiunti. La Corte accoglie l'appello, riconosce la legittimazione degli appellanti, accerta la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per il decesso e liquida i danni.
Infezione
Epatite acuta da virus HBV (HBsAg), definita nel testo "infezione nosocomiale"
Categoria
Altro
Reparto o contesto
Chirurgia generale e laparoscopica. Il paziente fu ricoverato dal 16/08/2008 al 28/08/2008 per un intervento di ernioplastica inguinale (eseguito il 20/08/2008), risultato senza complicanze immediate; l'infezione da epatite B fu diagnosticata circa due mesi dopo, in occasione di un secondo ricovero avvenuto il 30/10/2008 per stato febbrile
Risarcimento riconosciuto
520.947,10 €Importo liquidato in appello, in integrale riforma del rigetto di primo grado (che aveva respinto tutte le domande per difetto di prova della legittimazione, senza entrare nel merito della responsabilità). Si compone di euro 1.192,00 iure hereditatis (danno biologico terminale del defunto, 8 giorni di invalidità temporanea totale a 149 euro al giorno, dalla diagnosi del 30/10/2008 al decesso), liquidati congiuntamente in favore dei due figli eredi; euro 196.134,00 a ciascuno dei due figli (392.268,00 totali) ed euro 63.743,55 a ciascuno dei due nipoti (127.487,10 totali), tutti iure proprio per danno da perdita del rapporto parentale, secondo le tabelle del Tribunale di Roma 2019. Somma dei quattro importi: 1.192,00 + 392.268,00 + 127.487,10 = 520.947,10 euro. Su tutte le somme sono dovuti interessi legali calcolati come indicato in motivazione, non quantificati nel testo come cifra unica. Restano fuori dal totale le spese di lite del doppio grado poste a carico della struttura, liquidate in euro 28.304,00 per il primo grado (500,00 di rimborsi più 27.804,00 di compenso professionale) ed euro 18.448,00 per il grado di appello (820,00 di rimborsi più 17.628,00 di compenso professionale), oltre accessori di legge non quantificati nel testo e le spese di CTU di primo grado, poste a carico della struttura ma non quantificate in questo testo. Respinta la domanda di danno morale terminale (danno da agonia), per mancata prova che il paziente avesse avuto consapevolezza dell'imminenza della propria morte.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, sentenza n. 1369/2022, RG 25/2018, decisa in camera di consiglio il 27/09/2022, pubblicata il 18/10/2022 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv; il testo riporta solo il numero di ruolo e la data della decisione). Riforma integralmente la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 954/2017, pubblicata il 05/07/2017 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria da contratto di spedalità, il danneggiato deve provare il rapporto contrattuale, l'aggravamento della patologia e il nesso causale con la condotta dei sanitari secondo il criterio del più probabile che non, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento; spetta invece alla struttura provare di aver adempiuto correttamente o che l'esito derivi da un evento non imputabile. Inoltre, la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio attiene al merito e non alla legittimazione ad agire. Se il convenuto non la contesta specificamente, il fatto costitutivo resta acquisito in causa per non contestazione, senza bisogno di ulteriore prova.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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