Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-443

Infezione contratta in ospedale a Monfalcone, risarcimento di 550.874,94 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 550.874,94 € per un’infezione correlata all’assistenza, contratta in Divisione Ortopedica. Intervento programmato di artroprotesi del ginocchio sinistro l'8 febbraio 2013. Dal 10 febbraio il paziente è febbrile con valori ematochimici alterati; l'11 febbraio viene sospesa la terapia antibiotica iniziata il 9; il 19 febbraio viene diagnosticato uno shock settico con infezione cutanea della gamba; il 22 febbraio è trasferito in Rianimazione, poi il 24 febbraio in Rianimazione in un ospedale di Trieste per l'aggravamento (miocardite, ARDS, insufficienza renale acuta, coagulopatia). E' l'importo che resta dopo la riforma d'appello, non quello del primo grado. La Corte accoglie in parte l'appello sul solo secondo motivo. Nega il piu' oneroso 'danno terminale catastrofale' (lucida agonia) perche' non provata la consapevolezza del paziente della morte imminente e lo sostituisce con il solo danno biologico temporaneo, liquidato in 11.398,50 euro totali (5.699,25 euro a testa per la moglie e il figlio, eredi). Il dispositivo condanna quindi la struttura a pagare 296.492,47 euro alla moglie e 230.032,47 euro al figlio, oltre interessi legali dal 30/03/2013 alla pubblicazione della sentenza. A questi si aggiungono 24.350,00 euro dovuti agli eredi del fratello del paziente per la perdita del rapporto parentale, importo del primo grado non toccato dal terzo motivo di appello (respinto) e quindi confermato dalla clausola 'per il resto conferma'. Il primo motivo di appello, sulla presunta nullita' della CTU per violazione della legge Gelli, e' dichiarato inammissibile. La responsabilita' della struttura nell'an non e' mai stata rimessa in discussione in appello. Non comprende le spese di lite, poste per quattro quinti a carico della struttura e liquidate a parte in 31.731,12 euro per il primo grado e 19.251,44 euro per l'appello, oltre accessori, ne' le spese di CTU. Il primo grado (Tribunale di Gorizia n. 309/2021) aveva liquidato 605.170,44 euro. La Corte d'Appello ha rifatto il conto del danno terminale, quindi vale la cifra dell'appello.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione seconda, secondo grado. Riforma parzialmente, solo sul quantum del danno, la sentenza n. 309/2021 del Tribunale di Gorizia (primo grado, RG 35/2017), confermandola nel resto. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-443 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Trieste, sezione seconda, secondo grado. Riforma parzialmente, solo sul quantum del danno, la sentenza n. 309/2021 del Tribunale di Gorizia (primo grado, RG 35/2017), confermandola nel resto
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
30/01/2023 (data di pubblicazione, dal registro; nel testo la decisione risulta presa in camera di consiglio il 18/01/2023)
Città
Monfalcone
Tipo di procedimento
Appello in materia di responsabilità sanitaria da infezione post-chirurgica con esito mortale, proposto dalla struttura sanitaria condannata in primo grado contro la moglie, il figlio e gli eredi del fratello del paziente deceduto
Infezione
non specificato nel testo, che parla di 'flemmone sottocutaneo' e 'infezione cutanea gamba' con shock settico insorti dopo l'intervento ortopedico, senza indicazione dell'agente patogeno
Categoria
Sepsi / shock settico
Reparto o contesto
Divisione Ortopedica. Intervento programmato di artroprotesi del ginocchio sinistro l'8 febbraio 2013. Dal 10 febbraio il paziente è febbrile con valori ematochimici alterati; l'11 febbraio viene sospesa la terapia antibiotica iniziata il 9; il 19 febbraio viene diagnosticato uno shock settico con infezione cutanea della gamba; il 22 febbraio è trasferito in Rianimazione, poi il 24 febbraio in Rianimazione in un ospedale di Trieste per l'aggravamento (miocardite, ARDS, insufficienza renale acuta, coagulopatia)
Risarcimento riconosciuto
550.874,94 €E' l'importo che resta dopo la riforma d'appello, non quello del primo grado. La Corte accoglie in parte l'appello sul solo secondo motivo. Nega il piu' oneroso 'danno terminale catastrofale' (lucida agonia) perche' non provata la consapevolezza del paziente della morte imminente e lo sostituisce con il solo danno biologico temporaneo, liquidato in 11.398,50 euro totali (5.699,25 euro a testa per la moglie e il figlio, eredi). Il dispositivo condanna quindi la struttura a pagare 296.492,47 euro alla moglie e 230.032,47 euro al figlio, oltre interessi legali dal 30/03/2013 alla pubblicazione della sentenza. A questi si aggiungono 24.350,00 euro dovuti agli eredi del fratello del paziente per la perdita del rapporto parentale, importo del primo grado non toccato dal terzo motivo di appello (respinto) e quindi confermato dalla clausola 'per il resto conferma'. Il primo motivo di appello, sulla presunta nullita' della CTU per violazione della legge Gelli, e' dichiarato inammissibile. La responsabilita' della struttura nell'an non e' mai stata rimessa in discussione in appello. Non comprende le spese di lite, poste per quattro quinti a carico della struttura e liquidate a parte in 31.731,12 euro per il primo grado e 19.251,44 euro per l'appello, oltre accessori, ne' le spese di CTU. Il primo grado (Tribunale di Gorizia n. 309/2021) aveva liquidato 605.170,44 euro. La Corte d'Appello ha rifatto il conto del danno terminale, quindi vale la cifra dell'appello.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 46/2023, RG 420/2021, pubbl. 30/01/2023 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale dei provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con confronto dei dispositivi di ogni grado.

Il principio affermato. Il danno biologico terminale (invalidita' temporanea totale che dura dall'evento lesivo al decesso) va sempre riconosciuto e si liquida con le tabelle sull'invalidita' temporanea. Il piu' oneroso danno morale terminale, detto anche da lucida agonia o catastrofale, richiede invece la prova che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte imminente. Se questa prova manca, come nel caso in cui lo stato di coscienza sia compromesso, si liquida solo il danno biologico temporaneo, eventualmente maggiorato in base all'intensita' della sofferenza, non il danno catastrofale

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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