Caso documentato · HAI-442
Infezione contratta in ospedale a Vallo della Lucania, risarcimento di 574.286 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 574.286 € per un caso di Infezione del sito chirurgico (infezione osteoarticolare associata a mezzi di sintesi), definita dai periti infezione correlata all'assistenza od ospedaliera, in paziente con comorbilità; il nome del germe non è leggibile nel testo, oscurato da un'etichetta di anonimizzazione, contratta in Reparto di ortopedia, a seguito di intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo per frattura di femore. Somma di euro 67.946,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico terminale) patito dal defunto e liquidato collettivamente ai tre eredi; euro 168.250,00 a ciascuno dei tre eredi (totale 504.750,00 euro) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, secondo le tabelle di Milano aggiornate al 2021; euro 1.590,00 di rimborso spese funebri al solo erede che le ha sostenute. Totale 574.286,00 euro, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo, non quantificati nel testo come cifra unica. Restano fuori dal totale le spese di lite, liquidate in 11.758,00 euro oltre accessori, destinate al legale anticipatario; e 2.000,00 euro di competenze della consulenza tecnica svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, anch'essi posti a carico della struttura ma non a titolo di risarcimento del danno.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Vallo della Lucania.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-442 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 21/06/2022 (decisione 20/06/2022)
- Città
- Vallo della Lucania
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione (ordinanza definitiva) per risarcimento del danno da responsabilità sanitaria contrattuale, promosso dagli eredi per il decesso del congiunto
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico (infezione osteoarticolare associata a mezzi di sintesi), definita dai periti infezione correlata all'assistenza od ospedaliera, in paziente con comorbilità; il nome del germe non è leggibile nel testo, oscurato da un'etichetta di anonimizzazione
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia, a seguito di intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo per frattura di femore
- Risarcimento riconosciuto
- 574.286 €Somma di euro 67.946,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico terminale) patito dal defunto e liquidato collettivamente ai tre eredi; euro 168.250,00 a ciascuno dei tre eredi (totale 504.750,00 euro) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, secondo le tabelle di Milano aggiornate al 2021; euro 1.590,00 di rimborso spese funebri al solo erede che le ha sostenute. Totale 574.286,00 euro, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo, non quantificati nel testo come cifra unica. Restano fuori dal totale le spese di lite, liquidate in 11.758,00 euro oltre accessori, destinate al legale anticipatario; e 2.000,00 euro di competenze della consulenza tecnica svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, anch'essi posti a carico della struttura ma non a titolo di risarcimento del danno.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, ordinanza RG 5228/2021 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 21/06/2022 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria contrattuale, la sola qualificazione medico-legale di un evento come complicanza non basta a superare la presunzione di inadempimento ex art. 1218 c.c.: il giudice deve valutare in concreto se il fatto fosse imprevedibile e inevitabile. In mancanza di prova certa sull'effettiva attuazione dei protocolli di prevenzione, la struttura resta responsabile. Il danno da perdita del rapporto parentale può essere provato per presunzioni, senza che la convivenza con il defunto sia condizione necessaria per il suo riconoscimento.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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