Caso documentato · HAI-439
Infezione contratta in ospedale a Vallo della Lucania, risarcimento di 699.019,64 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 699.019,64 € per un caso di Staphylococcus capitis (causa del decesso secondo il collegio peritale); rilevati anche Klebsiella pneumoniae e uno stafilococco simile a MRSA nel corso dei due ricoveri, contratta in Neurochirurgia e terapia intensiva, dopo un intervento di craniotomia per trauma cranico. Il totale (699.019,64 euro) si compone di tre quote per danno da perdita del rapporto parentale, calcolate con le tabelle a punti del Tribunale di Milano 2024 (258.126,00 euro al figlio, 66 punti; 219.016,00 euro alla coniuge, 56 punti; 219.016,00 euro alla figlia, 56 punti), più il rimborso di 2.861,64 euro per le spese di CTU sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Non comprende gli interessi legali, dovuti in aggiunta (il dispositivo dice 'oltre interessi nella misura indicata in parte motiva'), calcolati con devalutazione alla data del decesso e rivalutazione annua sino alla pubblicazione della sentenza. Rigettate le voci di danno per spese funebri (non documentate), danno biologico psichico degli eredi (non provato), danno da perdita della vita, danno biologico terminale e danno catastrofale (nessun apprezzabile lasso temporale, né prova di lucida percezione della fine). Un passaggio della motivazione appena prima del dispositivo ('Devono, in definitiva riconoscersi i seguenti importi') assegna i tre importi ai familiari in un ordine diverso da quello usato nel calcolo punto per punto poche righe prima e da quello poi effettivamente liquidato nel dispositivo. Il dispositivo coincide però, nel totale e nei tre importi (258.126 + 219.016 + 219.016), con il calcolo a punti fatto persona per persona, quindi qui si segue il dispositivo e il conto a punti, non quella frase di riepilogo.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-439 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, primo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 02/02/2026 (decisione 31/01/2026)
- Città
- Vallo della Lucania
- Tipo di procedimento
- Sentenza di primo grado, procedimento semplificato ex art. 281 decies e 281 sexies c.p.c., in prosecuzione di un accertamento tecnico preventivo, per risarcimento del danno da morte per infezione ospedaliera
- Infezione
- Staphylococcus capitis (causa del decesso secondo il collegio peritale); rilevati anche Klebsiella pneumoniae e uno stafilococco simile a MRSA nel corso dei due ricoveri
- Categoria
- Klebsiella / KPC
- Reparto o contesto
- Neurochirurgia e terapia intensiva, dopo un intervento di craniotomia per trauma cranico
- Risarcimento riconosciuto
- 699.019,64 €Il totale (699.019,64 euro) si compone di tre quote per danno da perdita del rapporto parentale, calcolate con le tabelle a punti del Tribunale di Milano 2024 (258.126,00 euro al figlio, 66 punti; 219.016,00 euro alla coniuge, 56 punti; 219.016,00 euro alla figlia, 56 punti), più il rimborso di 2.861,64 euro per le spese di CTU sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Non comprende gli interessi legali, dovuti in aggiunta (il dispositivo dice 'oltre interessi nella misura indicata in parte motiva'), calcolati con devalutazione alla data del decesso e rivalutazione annua sino alla pubblicazione della sentenza. Rigettate le voci di danno per spese funebri (non documentate), danno biologico psichico degli eredi (non provato), danno da perdita della vita, danno biologico terminale e danno catastrofale (nessun apprezzabile lasso temporale, né prova di lucida percezione della fine). Un passaggio della motivazione appena prima del dispositivo ('Devono, in definitiva riconoscersi i seguenti importi') assegna i tre importi ai familiari in un ordine diverso da quello usato nel calcolo punto per punto poche righe prima e da quello poi effettivamente liquidato nel dispositivo. Il dispositivo coincide però, nel totale e nei tre importi (258.126 + 219.016 + 219.016), con il calcolo a punti fatto persona per persona, quindi qui si segue il dispositivo e il conto a punti, non quella frase di riepilogo.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, sentenza n. 580/2026, RG 654/2025, pubbl. 02/02/2026 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria per infezione ospedaliera, quando la condotta omissiva della struttura (mancato rispetto dei protocolli di prevenzione) aumenta il rischio dell'evento, il nesso causale sussiste anche senza la prova che il rispetto della regola cautelare avrebbe eliminato ogni rischio. Basta il criterio del più probabile che non, tenuto conto del dato temporale e del contesto in cui l'infezione è stata contratta.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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