Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-437

Infezione contratta in ospedale a Udine, risarcimento di 813.232 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 813.232 € per un caso di Escherichia Coli (E. Coli) plurisensibile, infezione precoce di protesi d'anca con fascite dei tessuti molli della coscia, contratta in Reparto di Ortopedia. Intervento di impianto di artroprotesi d'anca sinistra il 27/07/2020, dimissione il 31/07/2020. Successivo peggioramento clinico (arto edematoso, fuoriuscita di liquido siero-ematico), ricovero d'urgenza l'11/08/2020 presso un secondo ospedale per shock settico da fascite della coscia, con interventi ripetuti di toilette chirurgica fino al decesso. Somma di tre condanne distinte, liquidate in favore di tre familiari (coniuge e due figli) del paziente deceduto, a carico della sola struttura che ha eseguito l'intervento iniziale: 289.024,00 euro al coniuge (di cui 13.094,00 per danno biologico e morale terminale iure hereditatis e 275.930,00 per danno da perdita del rapporto parentale); 262.104,00 euro a ciascuno dei due figli (13.094,00 + 249.010,00 ciascuno). Totale: 813.232,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. La domanda è stata invece integralmente rigettata nei confronti della seconda struttura convenuta, quella che ha gestito le cure successive, la cui condotta non è stata ritenuta causalmente rilevante rispetto al decesso.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pordenone, giudice unico, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-437 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Pordenone, giudice unico, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
03/01/2024 (decisione 29/12/2023)
Città
Udine
Tipo di procedimento
Giudizio civile ex art. 702 bis c.p.c. di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, promosso dagli eredi del paziente deceduto contro due strutture sanitarie convenute in solido; domanda accolta nei confronti di una delle due strutture e rigettata nei confronti dell'altra
Infezione
Escherichia Coli (E. Coli) plurisensibile, infezione precoce di protesi d'anca con fascite dei tessuti molli della coscia
Categoria
Escherichia coli
Reparto o contesto
Reparto di Ortopedia. Intervento di impianto di artroprotesi d'anca sinistra il 27/07/2020, dimissione il 31/07/2020. Successivo peggioramento clinico (arto edematoso, fuoriuscita di liquido siero-ematico), ricovero d'urgenza l'11/08/2020 presso un secondo ospedale per shock settico da fascite della coscia, con interventi ripetuti di toilette chirurgica fino al decesso
Risarcimento riconosciuto
813.232 €Somma di tre condanne distinte, liquidate in favore di tre familiari (coniuge e due figli) del paziente deceduto, a carico della sola struttura che ha eseguito l'intervento iniziale: 289.024,00 euro al coniuge (di cui 13.094,00 per danno biologico e morale terminale iure hereditatis e 275.930,00 per danno da perdita del rapporto parentale); 262.104,00 euro a ciascuno dei due figli (13.094,00 + 249.010,00 ciascuno). Totale: 813.232,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. La domanda è stata invece integralmente rigettata nei confronti della seconda struttura convenuta, quella che ha gestito le cure successive, la cui condotta non è stata ritenuta causalmente rilevante rispetto al decesso.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pordenone, sentenza n. 5/2024, RG 350/2022, pubbl. 03/01/2024 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale ha natura contrattuale (contratto di spedalità); il paziente deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia, allegando un inadempimento astrattamente idoneo a produrre il danno, mentre spetta alla struttura provare di aver adottato le misure idonee o che il danno derivi da causa a essa non imputabile (Cass. SU 577/2008). In presenza di due strutture convenute, la responsabilità va accertata separatamente per ciascuna secondo il nesso causale specifico tra la rispettiva condotta e l'evento. La prova che il ritardo di una struttura non abbia avuto incidenza causale sul decesso ne esclude la responsabilità, anche quando l'altra struttura sia condannata.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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