Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-196

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 1.010.115,80 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.010.115,80 € per un caso di Infezione profonda del sito chirurgico (ascesso epidurale e flemmone sottodurale) da Escherichia coli, di origine nosocomiale, insorta dopo intervento di neurochirurgia, contratta in Neurochirurgia. Intervento di asportazione di una neoformazione cerebrale, risultata un meningioma, mediante craniotomia, eseguito il 12/08/2010. La condanna complessiva di un milione sessantatremilaottocentottantotto euro e cinquantacinque centesimi (1.063.888,55 euro) si compone di cinque voci liquidate nel dispositivo. Ottocentomilacentoquindici euro e ottanta centesimi (800.115,80 euro) al paziente, somma di 788.074,40 euro di danno non patrimoniale (danno biologico permanente differenziale dal 25% al 75%, danno da sofferenza, personalizzazione al 20%, invalidita' temporanea) e di 12.041,40 euro di danno patrimoniale da minori entrate lavorative, gia' rivalutato. Sessantamila euro (60.000,00 euro) alla moglie, per il danno da lesione del rapporto parentale, ridotto in via equitativa per l'intervenuta separazione dei coniugi nel 2017. Settantacinquemila euro (75.000,00 euro) alla figlia minore. Settantacinquemila euro (75.000,00 euro) al padre. Cinquantatremilasettecentosettantadue euro e settantacinque centesimi (53.772,75 euro) alla societa' datrice di lavoro del paziente, quale danno patrimoniale per le retribuzioni corrisposte durante l'assenza per malattia riconducibile all'aggravamento causato dall'infezione. Questa quinta voce non riguarda una persona fisica coinvolta nel contagio, ma un risarcimento patrimoniale a un terzo (il datore di lavoro), liquidato nello stesso dispositivo. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (37.563,00 euro di compensi legali oltre esborsi e accessori, poste a carico della struttura), le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le domande dei due suoceri del paziente, respinte dal giudice per difetto di prova sul danno da sconvolgimento delle abitudini di vita. Dal conteggio dell'archivio restano fuori i 53.772,75 euro liquidati al datore di lavoro del paziente, che non sono danno alla persona ma il rimborso di quanto l'azienda aveva pagato. La condanna complessiva scritta nel dispositivo è quindi di 1.063.888,55 euro. È la stessa scelta già fatta per il caso di Nuoro, dove una seconda condanna di titolo diverso è rimasta fuori.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 4943/2022). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 4 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-196 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 4943/2022)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
01/06/2022
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 42320/2018
Infezione
Infezione profonda del sito chirurgico (ascesso epidurale e flemmone sottodurale) da Escherichia coli, di origine nosocomiale, insorta dopo intervento di neurochirurgia
Categoria
Escherichia coli
Reparto o contesto
Neurochirurgia. Intervento di asportazione di una neoformazione cerebrale, risultata un meningioma, mediante craniotomia, eseguito il 12/08/2010
Risarcimento riconosciuto
1.010.115,80 €La condanna complessiva di un milione sessantatremilaottocentottantotto euro e cinquantacinque centesimi (1.063.888,55 euro) si compone di cinque voci liquidate nel dispositivo. Ottocentomilacentoquindici euro e ottanta centesimi (800.115,80 euro) al paziente, somma di 788.074,40 euro di danno non patrimoniale (danno biologico permanente differenziale dal 25% al 75%, danno da sofferenza, personalizzazione al 20%, invalidita' temporanea) e di 12.041,40 euro di danno patrimoniale da minori entrate lavorative, gia' rivalutato. Sessantamila euro (60.000,00 euro) alla moglie, per il danno da lesione del rapporto parentale, ridotto in via equitativa per l'intervenuta separazione dei coniugi nel 2017. Settantacinquemila euro (75.000,00 euro) alla figlia minore. Settantacinquemila euro (75.000,00 euro) al padre. Cinquantatremilasettecentosettantadue euro e settantacinque centesimi (53.772,75 euro) alla societa' datrice di lavoro del paziente, quale danno patrimoniale per le retribuzioni corrisposte durante l'assenza per malattia riconducibile all'aggravamento causato dall'infezione. Questa quinta voce non riguarda una persona fisica coinvolta nel contagio, ma un risarcimento patrimoniale a un terzo (il datore di lavoro), liquidato nello stesso dispositivo. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (37.563,00 euro di compensi legali oltre esborsi e accessori, poste a carico della struttura), le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le domande dei due suoceri del paziente, respinte dal giudice per difetto di prova sul danno da sconvolgimento delle abitudini di vita. Dal conteggio dell'archivio restano fuori i 53.772,75 euro liquidati al datore di lavoro del paziente, che non sono danno alla persona ma il rimborso di quanto l'azienda aveva pagato. La condanna complessiva scritta nel dispositivo è quindi di 1.063.888,55 euro. È la stessa scelta già fatta per il caso di Nuoro, dove una seconda condanna di titolo diverso è rimasta fuori.
Persone coinvolte
4

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 4943/2022, RG 42320/2018, del 01/06/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Ai fini della prova liberatoria ex art. 1218 c.c., il giudice ritiene che non basti alla struttura dimostrare l'astratta idoneita' del proprio sistema di controllo e prevenzione delle infezioni. Tale dimostrazione non elide la rilevanza causale di altre condotte colpose accertate, come il mancato rispetto dei protocolli di profilassi preoperatoria e il sottodosaggio della terapia antibiotica. Per il danno da preesistenze, applica il principio della doppia valutazione medico legale, concreta e ipotetica, fissato da Cassazione n. 28896/2019, liquidando il danno come differenza tra l'invalidita' complessiva accertata e quella ipotetica preesistente.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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