Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-193

Infezione contratta in ospedale a Sesto San Giovanni, risarcimento di 501.714 € nel 2020

Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 501.714 € per un caso di Infezione del sito chirurgico (protesi infetta) in sede addominale, ad eziologia mista con isolamento di Escherichia coli produttore di ESBL (beta-lattamasi a spettro esteso) e componente fungina, di origine nosocomiale, evoluta in sepsi generalizzata e shock settico., contratta in Chirurgia generale, intervento di ernioplastica ombelicale con posizionamento di protesi in rete. La condanna complessiva di 501.714,00 euro si compone di due voci, entrambe comprensive di interessi calcolati alla data della sentenza. Danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale: 245.520,00 euro al coniuge superstite (230.000 euro di danno piu' 15.520 euro di interessi) e 85.398,00 euro a ciascuna delle due figlie (80.000 euro di danno piu' 5.398 euro di interessi ciascuna), per un totale di 416.316,00 euro. Danno non patrimoniale iure hereditatis, trasmesso agli eredi per la sofferenza patita dalla vittima negli circa 80 giorni intercorsi tra l'intervento e il decesso: 85.398,00 euro complessivi (80.000 euro di danno piu' 5.398 euro di interessi), da dividere in parti uguali fra i tre eredi. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite e i compensi legali, liquidati a parte in 28.636,64 euro (comprensivi delle spese di consulenza tecnica del procedimento preventivo ex art. 696 bis c.p.c.) e la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., respinta.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 2754/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-193 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 2754/2020)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
12/05/2020
Città
Sesto San Giovanni
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e trattata con rito ordinario, RG 16726/2017
Infezione
Infezione del sito chirurgico (protesi infetta) in sede addominale, ad eziologia mista con isolamento di Escherichia coli produttore di ESBL (beta-lattamasi a spettro esteso) e componente fungina, di origine nosocomiale, evoluta in sepsi generalizzata e shock settico.
Categoria
Escherichia coli
Reparto o contesto
Chirurgia generale, intervento di ernioplastica ombelicale con posizionamento di protesi in rete
Risarcimento riconosciuto
501.714 €La condanna complessiva di 501.714,00 euro si compone di due voci, entrambe comprensive di interessi calcolati alla data della sentenza. Danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale: 245.520,00 euro al coniuge superstite (230.000 euro di danno piu' 15.520 euro di interessi) e 85.398,00 euro a ciascuna delle due figlie (80.000 euro di danno piu' 5.398 euro di interessi ciascuna), per un totale di 416.316,00 euro. Danno non patrimoniale iure hereditatis, trasmesso agli eredi per la sofferenza patita dalla vittima negli circa 80 giorni intercorsi tra l'intervento e il decesso: 85.398,00 euro complessivi (80.000 euro di danno piu' 5.398 euro di interessi), da dividere in parti uguali fra i tre eredi. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite e i compensi legali, liquidati a parte in 28.636,64 euro (comprensivi delle spese di consulenza tecnica del procedimento preventivo ex art. 696 bis c.p.c.) e la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., respinta.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 2754/2020 del 12 maggio 2020, RG 16726/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilita' della struttura verso la paziente e' di natura contrattuale, per inadempimento del contratto atipico di spedalita' (artt. 1218 e 1228 c.c.): al paziente basta allegare l'inadempimento e il nesso causale secondo il criterio del piu' probabile che non, mentre spetta alla struttura provare di avere adempiuto correttamente. Il giudice richiama inoltre il principio secondo cui l'incompletezza della cartella clinica e' "una circostanza di fatto utilizzabile per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico", applicandolo alla mancata refertazione delle visite post operatorie. L'azione dei familiari iure proprio e' invece extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con prescrizione quinquennale.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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