Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-200

Infezione contratta in ospedale a Garbagnate Milanese, risarcimento di 20.674,67 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 20.674,67 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Escherichia Coli, insorta dopo un intervento di osteosintesi dell'omero prossimale, contratta in Reparto di ortopedia. Intervento di riduzione di frattura dell'omero con sintesi mediante placche e viti (26 marzo 2018), seguito da un secondo intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e lavaggio pulsato per infezione della ferita chirurgica (11 aprile 2018) e da un terzo ricovero per recidiva dell'infezione (10 e 11 maggio 2018). Il danno non patrimoniale (permanente piu' invalidita' temporanea) e' stato liquidato in 33.630,00 euro, di cui 27.800,00 euro di danno permanente secondo le tabelle di Milano aggiornate al 2024 (frazione di invalidita' differenziale dal 13% al 19%, sottratta la quota di 12% gia' residuata dalla frattura) e 9.240,00 euro di danno da invalidita' temporanea. Il danno patrimoniale per spese mediche documentate e' stato riconosciuto in 8.341,00 euro, rivalutato a 9.727,65 euro. Per la compensatio lucri cum damno, il danno permanente e' stato interamente detratto perche' gli indennizzi assicurativi gia' percepiti dall'attore per la sola invalidita' permanente (20.000,00 euro da una polizza infortuni e 45.727,62 euro da un'altra polizza infortuni aziendale) superavano il valore di quel danno. E' rimasto quindi il danno da invalidita' temporanea (9.240,00 euro) piu' le spese mediche rivalutate (9.727,65 euro), pari a 18.967,65 euro, cui si sono aggiunti 1.706,62 euro di interessi compensativi da lucro cessante calcolati sulla somma devalutata alla data dell'illecito (26 marzo 2018). Il totale nella motivazione risulta di 20.674,27 euro, mentre nel dispositivo compare la cifra di 20.674,67 euro (differenza di 40 centesimi, verosimile refuso): si riporta qui l'importo del dispositivo. Restano fuori: 11.272,00 euro chiesti per il noleggio di un'auto sostitutiva e il carburante, respinti per difetto di nesso causale e di prova; le spese mediche future, non riconosciute; la personalizzazione del danno, respinta per genericita'; le spese di lite (786,00 euro di spese vive, 5.077,00 euro di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA) e le spese della mediazione (441,00 euro di compensi, oltre accessori), poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 9392/2024). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Garbagnate Milanese.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-200 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 9392/2024)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
29/10/2024
Città
Garbagnate Milanese
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 3762/2022
Infezione
Infezione del sito chirurgico da Escherichia Coli, insorta dopo un intervento di osteosintesi dell'omero prossimale
Categoria
Escherichia coli
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia. Intervento di riduzione di frattura dell'omero con sintesi mediante placche e viti (26 marzo 2018), seguito da un secondo intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e lavaggio pulsato per infezione della ferita chirurgica (11 aprile 2018) e da un terzo ricovero per recidiva dell'infezione (10 e 11 maggio 2018)
Risarcimento riconosciuto
20.674,67 €Il danno non patrimoniale (permanente piu' invalidita' temporanea) e' stato liquidato in 33.630,00 euro, di cui 27.800,00 euro di danno permanente secondo le tabelle di Milano aggiornate al 2024 (frazione di invalidita' differenziale dal 13% al 19%, sottratta la quota di 12% gia' residuata dalla frattura) e 9.240,00 euro di danno da invalidita' temporanea. Il danno patrimoniale per spese mediche documentate e' stato riconosciuto in 8.341,00 euro, rivalutato a 9.727,65 euro. Per la compensatio lucri cum damno, il danno permanente e' stato interamente detratto perche' gli indennizzi assicurativi gia' percepiti dall'attore per la sola invalidita' permanente (20.000,00 euro da una polizza infortuni e 45.727,62 euro da un'altra polizza infortuni aziendale) superavano il valore di quel danno. E' rimasto quindi il danno da invalidita' temporanea (9.240,00 euro) piu' le spese mediche rivalutate (9.727,65 euro), pari a 18.967,65 euro, cui si sono aggiunti 1.706,62 euro di interessi compensativi da lucro cessante calcolati sulla somma devalutata alla data dell'illecito (26 marzo 2018). Il totale nella motivazione risulta di 20.674,27 euro, mentre nel dispositivo compare la cifra di 20.674,67 euro (differenza di 40 centesimi, verosimile refuso): si riporta qui l'importo del dispositivo. Restano fuori: 11.272,00 euro chiesti per il noleggio di un'auto sostitutiva e il carburante, respinti per difetto di nesso causale e di prova; le spese mediche future, non riconosciute; la personalizzazione del danno, respinta per genericita'; le spese di lite (786,00 euro di spese vive, 5.077,00 euro di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA) e le spese della mediazione (441,00 euro di compensi, oltre accessori), poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale Ordinario di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 9392/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024, RG 3762/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica il riparto dell'onere della prova proprio delle infezioni nosocomiali, per cui spetta al paziente provare il nesso fra l'aggravamento della patologia e il ricovero, mentre alla struttura spetta provare di aver adempiuto esattamente, dimostrando "1) di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico". La sola produzione dei protocolli aziendali, senza prova della loro effettiva attuazione nel caso concreto, non basta a liberare la struttura.

Fonte: il provvedimento, in PDF

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