Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-436

Infezione contratta in ospedale a Mercato San Severino, risarcimento di 880.000 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 880.000 € per un caso di Infezione stafilococcica nosocomiale, con diffusione polmonare miliarica, secondo il collegio peritale verosimilmente da contaminazione dello strumentario usato per una colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP), poi evoluta in stato settico. Il totale si compone di tre risarcimenti per danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio), liquidati secondo le tabelle di Milano 2021: 240.000 euro al coniuge e 230.000 euro a ciascuno dei due figli, per un totale di 700.000 euro, oltre interessi legali dal 4 ottobre 2020 (data di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo) alla pubblicazione e poi fino al saldo, non quantificati nel testo come cifra unica e quindi non compresi nel totale. Respinta la domanda di danno terminale biologico iure hereditatis, perché il decesso è sopraggiunto troppo presto dopo l'aggravamento per configurare un apprezzabile lasso di sopravvivenza. Respinta anche la domanda di danno morale catastrofico iure hereditatis, per mancanza di prova sullo stato di lucidità del paziente prima della morte. Nessun danno patrimoniale riconosciuto, in assenza di spese mediche documentate. Le spese processuali (800 euro di esborsi, spese di CTU e 30.399 euro di compenso professionale) sono liquidate a parte, a carico della resistente. Non compaiono nel risarcimento. Lo stesso contagio e' stato giudicato due volte, in cause separate promosse da familiari diversi. L'ordinanza del 13/02/2023 (RG 1835/2022) ha liquidato 700.000,00 euro a moglie e due figli, confermati in appello con sentenza n. 585/2024. La sentenza n. 4207/2025 ha liquidato altri 180.000,00 euro a nipoti e familiari acquisiti. Il totale del caso e' la somma dei due giudizi.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Mercato San Severino.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-436 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, primo grado (procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
15/02/2023 (decisione 13/02/2023)
Città
Mercato San Severino
Tipo di procedimento
Ordinanza definitiva, resa in procedimento sommario di cognizione, in materia di responsabilità professionale medica per il decesso di un paziente in seguito a un'infezione nosocomiale contratta durante un esame endoscopico invasivo
Infezione
Infezione stafilococcica nosocomiale, con diffusione polmonare miliarica, secondo il collegio peritale verosimilmente da contaminazione dello strumentario usato per una colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP), poi evoluta in stato settico
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto non nominato dalla fonte (colangiopancreatografia retrograda endoscopica, ERCP, durante un primo ricovero; successivo ricovero in medicina interna e poi in rianimazione per l'infezione polmonare)
Risarcimento riconosciuto
880.000 €Il totale si compone di tre risarcimenti per danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio), liquidati secondo le tabelle di Milano 2021: 240.000 euro al coniuge e 230.000 euro a ciascuno dei due figli, per un totale di 700.000 euro, oltre interessi legali dal 4 ottobre 2020 (data di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo) alla pubblicazione e poi fino al saldo, non quantificati nel testo come cifra unica e quindi non compresi nel totale. Respinta la domanda di danno terminale biologico iure hereditatis, perché il decesso è sopraggiunto troppo presto dopo l'aggravamento per configurare un apprezzabile lasso di sopravvivenza. Respinta anche la domanda di danno morale catastrofico iure hereditatis, per mancanza di prova sullo stato di lucidità del paziente prima della morte. Nessun danno patrimoniale riconosciuto, in assenza di spese mediche documentate. Le spese processuali (800 euro di esborsi, spese di CTU e 30.399 euro di compenso professionale) sono liquidate a parte, a carico della resistente. Non compaiono nel risarcimento. Lo stesso contagio e' stato giudicato due volte, in cause separate promosse da familiari diversi. L'ordinanza del 13/02/2023 (RG 1835/2022) ha liquidato 700.000,00 euro a moglie e due figli, confermati in appello con sentenza n. 585/2024. La sentenza n. 4207/2025 ha liquidato altri 180.000,00 euro a nipoti e familiari acquisiti. Il totale del caso e' la somma dei due giudizi.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, ordinanza RG 1835/2022 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 15/02/2023 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale dei provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con confronto dei dispositivi di ogni grado.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per un'infezione nosocomiale contratta durante un ricovero precedente può essere accertata, secondo il criterio del più probabile che non, anche tramite presunzioni fondate sulla tipologia del germe e sulla natura invasiva della procedura praticata, a prescindere dal lasso di tempo trascorso fra la procedura e la manifestazione clinica dell'infezione; integra responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. quando si ponga in nesso di causa con l'evento morte.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

Altri casi documentati

Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati