Caso documentato · HAI-433
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 120.000 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 120.000 € per un caso di Endoftalmite acuta insorta dopo intervento di cataratta; l'agente patogeno non e' stato isolato, perche' il referto degli esami microbiologici non compare nella cartella clinica, contratta in Reparto di oculistica, intervento di cataratta all'occhio sinistro eseguito in day hospital, con endoftalmite insorta nei giorni immediatamente successivi e intervento d'urgenza a una settimana di distanza. Somma delle due voci liquidate in primo grado e confermate integralmente in appello: 110.000,00 euro al paziente a titolo di danno non patrimoniale con personalizzazione, oltre interessi. Al coniuge 10.000,00 euro per la lesione dell'integrita' psico-fisica, oltre interessi legali. Dei 110.000,00 euro, 81.428,29 vanno versati direttamente all'istituto previdenziale intervenuto in surroga per le prestazioni di invalidita' civile e di accompagnamento gia' erogate. Non e' un importo aggiuntivo ma una destinazione interna alla stessa somma. Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in 22.887,00 euro per il primo grado e in 9.515,00 euro per ciascuna delle due parti vittoriose in appello
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Milano, secondo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-433 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Milano, secondo grado
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 20/04/2021 (pubblicazione; decisa in camera di consiglio il 07/04/2021)
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Appello proposto dalla struttura sanitaria contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 482/2020, con intervento dell'istituto previdenziale in surroga, causa iscritta al n. 768/2020
- Infezione
- Endoftalmite acuta insorta dopo intervento di cataratta; l'agente patogeno non e' stato isolato, perche' il referto degli esami microbiologici non compare nella cartella clinica
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- Reparto di oculistica, intervento di cataratta all'occhio sinistro eseguito in day hospital, con endoftalmite insorta nei giorni immediatamente successivi e intervento d'urgenza a una settimana di distanza
- Risarcimento riconosciuto
- 120.000 €Somma delle due voci liquidate in primo grado e confermate integralmente in appello: 110.000,00 euro al paziente a titolo di danno non patrimoniale con personalizzazione, oltre interessi. Al coniuge 10.000,00 euro per la lesione dell'integrita' psico-fisica, oltre interessi legali. Dei 110.000,00 euro, 81.428,29 vanno versati direttamente all'istituto previdenziale intervenuto in surroga per le prestazioni di invalidita' civile e di accompagnamento gia' erogate. Non e' un importo aggiuntivo ma una destinazione interna alla stessa somma. Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in 22.887,00 euro per il primo grado e in 9.515,00 euro per ciascuna delle due parti vittoriose in appello
- Persone coinvolte
- 2
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1343/2021, RG 768/2020, pubblicazione 20/04/2021, che conferma il Tribunale di Milano, sentenza n. 482/2020, RG 30259/2016, pubblicazione 17/01/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i nomi del paziente e del coniuge, rimasti in chiaro in un passaggio della motivazione, piu' le parole che dicono il tipo di struttura. Tolti gli indirizzi, i civici e i CAP, compreso quello della struttura sanitaria, che con la via e il numero civico sarebbe rimasta riconoscibile anche col nome coperto. Restano i magistrati e le date del ricovero e del processo. Lo stesso trattamento e' stato applicato alla sentenza di primo grado, ospitata come fonte secondaria Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale dei due provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con rilettura dei dispositivi in regia.
Il principio affermato. Quando la cartella clinica non contiene il referto degli esami microbiologici, non si puo' pretendere dal paziente la prova che il germe non appartenesse alla sua flora batterica e che la fonte dell'infezione fosse l'ambiente ospedaliero, perche' quella prova e' divenuta inesigibile per una lacuna documentale imputabile alla struttura, che percio' non puo' giovarsene. Non rileva in senso contrario il dato statistico secondo cui la maggior parte delle endoftalmiti deriva da autocontaminazione del paziente, perche' la statistica non sostituisce l'accertamento del caso concreto
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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