Caso documentato · HAI-431
Infezione contratta in ospedale a Torino, risarcimento di 136.266,40 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 136.266,40 € per un caso di endoftalmite post-operatoria (infezione endooculare dopo intervento di cataratta), contratta in oculistica, chirurgia ambulatoriale (intervento di cataratta). Il danno non patrimoniale liquidato corrisponde a un danno iatrogeno differenziale. Invalidita' del 20%, pari alla differenza fra il 28% accertato dopo l'infezione e l'8% che sarebbe residuato dal solo intervento di cataratta senza complicanze. A questo si sommano le spese mediche documentate e le spese di perizia medico legale ante causam, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto. Il totale liquidato per queste voci e' di 134.843,02 euro. Si aggiungono 1.423,38 euro per le spese di viaggio sostenute per i controlli successivi presso un'altra struttura, anch'esse rivalutate. Restano fuori dal risarcimento le spese di CTU, poste comunque a carico della struttura convenuta. Restano fuori anche le spese legali di lite liquidate a parte in 19.473,80 euro, di cui 18.639,00 euro di compensi oltre accessori di legge.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Torino, Sezione Quarta Civile, primo grado (giudice unico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-431 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Torino, Sezione Quarta Civile, primo grado (giudice unico)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 26/02/2025
- Città
- Torino
- Tipo di procedimento
- giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., convenuta contumace
- Infezione
- endoftalmite post-operatoria (infezione endooculare dopo intervento di cataratta)
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- oculistica, chirurgia ambulatoriale (intervento di cataratta)
- Risarcimento riconosciuto
- 136.266,40 €Il danno non patrimoniale liquidato corrisponde a un danno iatrogeno differenziale. Invalidita' del 20%, pari alla differenza fra il 28% accertato dopo l'infezione e l'8% che sarebbe residuato dal solo intervento di cataratta senza complicanze. A questo si sommano le spese mediche documentate e le spese di perizia medico legale ante causam, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto. Il totale liquidato per queste voci e' di 134.843,02 euro. Si aggiungono 1.423,38 euro per le spese di viaggio sostenute per i controlli successivi presso un'altra struttura, anch'esse rivalutate. Restano fuori dal risarcimento le spese di CTU, poste comunque a carico della struttura convenuta. Restano fuori anche le spese legali di lite liquidate a parte in 19.473,80 euro, di cui 18.639,00 euro di compensi oltre accessori di legge.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Torino, Sezione Quarta Civile, sentenza del 26/02/2025, R.G. n. 22339/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i cinque difensori, il nome di una struttura e cinque riferimenti che riportano alla persona. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 10/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilita' della struttura segue lo schema contrattuale degli artt. 1218 e 1228 c.c. e dell'art. 7 legge 24/2017. Il paziente deve provare il nesso causale fra l'infezione e il ricovero secondo il criterio del "piu' probabile che non", mentre spetta alla struttura la prova liberatoria di avere adottato le misure di prevenzione previste dalle linee guida. Il giudice richiama la giurisprudenza di legittimita' sulla "probabilita' logica o baconiana" del nesso causale e non ritiene tale prova fornita dalla convenuta, rimasta contumace.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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